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Opzione Donna 2023, come accedere alla pensione anticipata: le istruzioni dell’INPS

Sono pronte le istruzioni per accedere al trattamento di pensione anticipata "Opzione Donna": i requisiti, le modalità e la documentazione necessaria

Finalmente l’INPS ha reso disponibili le istruzioni per accedere alla misura “Opzione Donna”, la pensione anticipata prevista dall’ultima Legge di Bilancio e rivolta alle donne lavoratrici.

Come funziona Opzione Donna?

La misura Opzione Donna prevede che le lavoratrici, per accedervi, devono

  • aver maturato entro il 31 dicembre 2022 una anzianità contributiva di almeno 35 anni;
  • devono avere un’età anagrafica di almeno 60 compiuti
  • devono trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in una condizione particolare e predefinita, quale:

a)assistere da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;

b)presentare una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari almeno al 74%;

c) essere lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo, alla data del 1/1/2023 ovvero è attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

In questo ultimo caso, per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione Opzione Donna e che per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Le variabili in Opzione Donna

La misura di pensionamento anticipato “Opzione Donna” prevede, altresì, alcune variabili che riducono il computo dei requisiti espressi nel paragrafo precedente, quali:

  • il requisito dell’età è ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni per le lavoratrici di cui alle lettere a) e b).
  • Il requisito anagrafico è di 58 anni per le lavoratrici di cui alla lettera c) anche in assenza di figli.

In ogni caso, il trattamento pensionistico legato ad Opzione Donna decorre una volta trascorso il termine di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome.

Come richiedere Opzione Donna

E’ possibile richiedere Opzione Donna attraverso un CAF o contattando gli uffici INPS. In particolare, è necessario sapere che sussiste una documentazione da allegare a seconda del caso in cui si richieda la misura Opzione Donna, secondo le istruzioni che ha diffuso l’Istituto:

  • in ogni caso, sebbene la lavoratrice abbia maturato i requisiti, può sempre rinunciare ad Opzione Donna e maturare i tempi “naturali” di pensione.

Per la domanda di Opzione Donna sono necessari documenti relativi a:

  • nei casi di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, l’interessata, in sede di domanda di pensione, deve compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge. Sarà altresì necessario riportare i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave, nonché allegarne il relativo documento, ove non in possesso dell’Istituto.

In questo caso sono equiparati:

– l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dall’articolo 25, comma 4, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

– il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 324/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423/1993, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 90/2014. 

  • il requisito della convivenza, in Opzione Donna, viene invece accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessata degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) della richiedente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessata ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  • La lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente deve dichiarare che, al momento della presentazione della domanda per accedere alla pensione in esame, i genitori,  il coniuge  o l’unito civilmente della persona con disabilità alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non possano prestare assistenza in quanto si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza).
  • In caso di patologie invalidanti dei genitori, del coniuge o della persona unita civilmente, la richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 32/2012).

In caso di dubbio o di incertezza, si consiglia di contattare gli uffici dell’INPS.

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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