Impresa e Startup

Sanatoria bonus ricerca e sviluppo, proroga fino al 31 ottobre per restituzione indebiti

Il DL Aiuti Ter è intervenuto prorogando la scadenza della sanatoria dal 30 settembre al 31 ottobre prossimo, dando quindi alle aziende un mese in più di tempo per poter risolvere positivamente la situazione senza sanzioni.

Arriva l’ufficialità: è stata prorogata, con il DL Aiuti Ter, la scadenza della sanatoria per la restituzione dei bonus in ricerca e sviluppo indebitamente fruiti.

Sanatoria bonus ricerca e sviluppo, come funziona

La sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo indebitamente fruito era stata introdotta nei mesi scorsi con il DL Fiscale: l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.34/E/2022 aveva chiarito le modalità operative utili, senza l’applicazione di sanzioni o interessi (come previsto dal DL Fiscale nell’articolo 5, commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021).

Può infatti accadere che, per un vizio di forma o per interventi non congrui, le aziende debbano restituire il bonus maturato per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo: qualora, pertanto, l’importo risulti fruito indebitamente, l’Agenzia delle Entrate aveva già messo a disposizione dei contribuenti i codici tributo necessari per restituire la somma.

Il DL Aiuti Ter, in questo corollario, è intervenuto prorogando la scadenza della sanatoria dal 30 settembre al 31 ottobre prossimo (articolo 38 del decreto-legge numero 144 del 23 settembre 2022), dando quindi alle aziende un mese in più di tempo per poter risolvere positivamente la situazione senza sanzioni o more, in riferimento al credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione dal 2015 al 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (quando, cioè, è entrato in vigore il decreto Fiscale).

Cosa si può sanare

Anche con la proroga della sanatoria, lo ricordiamo, è possibile risolvere senza ulteriori sanzioni quelle situazioni in cui

  • le attività svolte sono non classificabili come ricerca e sviluppo come previsto dalla normativa;
  • le attività non sono ammissibili alla disciplina del credito d’imposta;
  • le spese effettuate, se pur afferenti ad attività ammissibili, sono state effettuate violando i principi di pertinenza e congruità;
  • nell’esigere il credito d’imposta vi è stata una erronea determinazione della media storica di riferimento.

Sono, invece, escluse in ogni caso situazione riconducibili a

  • condotte fraudolente;
  • simulazioni o utilizzo di documenti falsi e fatture per operazioni inesistenti;
  • la mancanza di idonea documentazione per dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.

Come si evince dai casi di applicazione, la procedura di restituzione del credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo si applica solo nei casi in cui vi sia stato un errore “materiale” o un vizio di forma, ricollegato alla complessità del quadro normativo della disciplina stessa, e non in casi di truffa, condotte fraudolente o oggettiva mistificazione della realtà.

Come funziona la restituzione

Per la sanatoria dei bonus ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, è necessario indicare attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE):

  • il periodo di maturazione del credito d’imposta;
  • l’ammontare del credito oggetto di riversamento spontaneo;
  • i dati e gli elementi richiesti a dimostrazione delle attività e delle spese ammissibili.

Non cambia articolo invece la tabella di marcia per la restituzione, indicata all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. I soggetti interessati potranno versare le somme in un massimo di tre rate, con le seguenti scadenze:

  • 16 dicembre 2022 per la prima rata;
  • 16 dicembre 2023 per la seconda rata;
  • 16 dicembre 2024 per la terza rata.

I codici tributo individuati sono:

  •  “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;

Oppure

  • “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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