Arriva l’ufficialità: è stata prorogata, con il DL Aiuti Ter, la scadenza della sanatoria per la restituzione dei bonus in ricerca e sviluppo indebitamente fruiti.
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo, come funziona
La sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo indebitamente fruito era stata introdotta nei mesi scorsi con il DL Fiscale: l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.34/E/2022 aveva chiarito le modalità operative utili, senza l’applicazione di sanzioni o interessi (come previsto dal DL Fiscale nell’articolo 5, commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021).
Può infatti accadere che, per un vizio di forma o per interventi non congrui, le aziende debbano restituire il bonus maturato per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo: qualora, pertanto, l’importo risulti fruito indebitamente, l’Agenzia delle Entrate aveva già messo a disposizione dei contribuenti i codici tributo necessari per restituire la somma.
Il DL Aiuti Ter, in questo corollario, è intervenuto prorogando la scadenza della sanatoria dal 30 settembre al 31 ottobre prossimo (articolo 38 del decreto-legge numero 144 del 23 settembre 2022), dando quindi alle aziende un mese in più di tempo per poter risolvere positivamente la situazione senza sanzioni o more, in riferimento al credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione dal 2015 al 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (quando, cioè, è entrato in vigore il decreto Fiscale).
Cosa si può sanare
Anche con la proroga della sanatoria, lo ricordiamo, è possibile risolvere senza ulteriori sanzioni quelle situazioni in cui
- le attività svolte sono non classificabili come ricerca e sviluppo come previsto dalla normativa;
- le attività non sono ammissibili alla disciplina del credito d’imposta;
- le spese effettuate, se pur afferenti ad attività ammissibili, sono state effettuate violando i principi di pertinenza e congruità;
- nell’esigere il credito d’imposta vi è stata una erronea determinazione della media storica di riferimento.
Sono, invece, escluse in ogni caso situazione riconducibili a
- condotte fraudolente;
- simulazioni o utilizzo di documenti falsi e fatture per operazioni inesistenti;
- la mancanza di idonea documentazione per dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.
Come si evince dai casi di applicazione, la procedura di restituzione del credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo si applica solo nei casi in cui vi sia stato un errore “materiale” o un vizio di forma, ricollegato alla complessità del quadro normativo della disciplina stessa, e non in casi di truffa, condotte fraudolente o oggettiva mistificazione della realtà.
Come funziona la restituzione
Per la sanatoria dei bonus ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, è necessario indicare attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE):
- il periodo di maturazione del credito d’imposta;
- l’ammontare del credito oggetto di riversamento spontaneo;
- i dati e gli elementi richiesti a dimostrazione delle attività e delle spese ammissibili.
Non cambia articolo invece la tabella di marcia per la restituzione, indicata all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. I soggetti interessati potranno versare le somme in un massimo di tre rate, con le seguenti scadenze:
- 16 dicembre 2022 per la prima rata;
- 16 dicembre 2023 per la seconda rata;
- 16 dicembre 2024 per la terza rata.
I codici tributo individuati sono:
- “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
Oppure
- “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.