Economia

Bonus 1000 euro startup, domande accolte al 100%: ecco il codice tributo

Tutte accolte le domande per il contributo a fondo perduto destinato alle startup. L'AdE rende noto il codice tributo per il modello F24

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto nelle scorse ore che per il bonus 1000 euro destinato alle startup sono state accolte tutte le domande, in quanto la platea dei beneficiari è risultata inferiore al plafond disponibile. Tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, pertanto, riceveranno il contributo a fondo perduto.

Per ricapitolare brevemente, la misura del Bonus 1000 euro è stata prevista nel DL Sostegni, nella sua riconversione in legge: mentre nella formulazione iniziale del Decreto per ottenere il bonus 1000 euro doveva sussistere la perdita di fatturato pari almeno al 30%, con la riconversione in legge l’art. 1 include anche i contribuenti che hanno aperto la partita Iva nel 2018 ma che hanno iniziato l’attività nel 2019.

Le startup che potevano ottenere il bonus 1000 euro come contributo a fondo perduto dovevano rispettare i seguenti requisiti: essere titolari di reddito d’impresa con una partita Iva nel 2018 ma, da riscontri con il Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, hanno iniziato l’attività nel 2019; non avere diritto all’indennizzo previsto per la generalità degli operatori in quanto non rispettano il requisito della perdita di fatturato.

La domanda andava presentata entro e non oltre il 9 dicembre 2021 attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tutte le domande accolte nel bonus 1000 euro

Come anticipato in apertura, tutte le domande per il bonus 1000 euro destinato alle startup sono state accolte, in quanto il numero dei richiedenti è risultato inferiore alla cifra stanziata per la misura pari a circa 20 milioni di euro.

Con il provvedimento del 17 dicembre 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini è stata definita al 100% la percentuale di fruizione del cosiddetto bonus 1000 euro startup. Successivamente, il 21 dicembre l’Ente ha comunicato il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare le somme sotto forma di credito d’imposta in compensazione.

Come per altre forme di misure volte ad arginare le difficoltà provocate dalla congiuntura pandemica, in fase di domanda è stata possibile scegliere tra due modalità di fruizione:

  • pagamento diretto tramite accredito su conto corrente;
  • utilizzo del credito d’imposta in compensazione.

Per permettere a coloro che hanno scelto la seconda opzione di utilizzare gli importi del bonus 1000 euro, disponibili nel “Cassetto fiscale” del contribuente, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 75/E del 2021 ha istituito il codice tributo “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021” da indicare nel modello F24.

Il codice, spiega l’Agenzia, deve essere indicato nella sezione “ERARIO” del modello F24 nella colonna importi a credito compensati” e nel campo “anno di riferimento” deve essere specificato l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto nel formato per esteso.

Se non si ha diritto al bonus 1000 euro, cosa fare

Nella stessa risoluzione, l’Agenzia delle Entrate rende noto il procedimento per coloro che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto, sia come accredito che sotto forma di credito d’imposta, ma devono restituirlo perché non ne hanno diritto (in parte, per rinuncia, per mancanza di requisiti e così via).

In merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, il punto 6.1 del richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021 ha stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472;
  • i versamenti in parola sono effettuati mediante compilazione del modello F24 ELIDE secondo le indicazioni e gli specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella, forniti con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021
Codice tributoDenominazione
8128Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021
8129Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021
8130Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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