Sociale

Tutele sociali nel DL Lavoro: dai disabili alla CIG, dai contributi al caporalato, dalla somministrazione al periodo di prova

Il DL Lavoro introduce novità introdotte in materia di lavoro e disabili, sui periodi di prova, sulla sospensione della prestazione in cassa integrazione, sul congiungimento dei contributi e sul caporalato.

Già questa mattina abbiamo affrontato le principali novità legate al DL Lavoro introdotto nella giornata di ieri dal Governo Meloni: se siete alla ricerca delle novità relative al taglio del cuneo fiscale, alla cancellazione del Reddito di Cittadinanza e alla proroga dei contratti a tempo determinato, vi consiglio di leggere questo articolo che dettaglia i temi appena riportati.

Fra queste righe, infatti, ci concentreremo sulla parte relativa alle “tutele sociali” del DL Lavoro, ossia sulle novità introdotte in materia di lavoro e disabili, sui periodi di prova, sulla sospensione della prestazione in cassa integrazione, sul congiungimento dei contributi e sul caporalato.

Le novità “sociali” del DL Lavoro

Secondo quanto diffuso dal Consiglio dei Ministri, il DL Lavoro sul contributo per le assunzioni di persone con disabilità,prevede il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023“.

Non è ancora dato sapere la quantificazione del contributo, per questo si attendono ulteriori precisazioni dal Governo.

Sono stati introdotti, nel DL Lavoro, ulteriori tutele dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale per consentire l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione: è stata, infatti, introdotta un’apposita figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità.

A tale figura spetta il compito di individuare le modalità e le azioni dirette a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; la stessa figura propone tali attività tra gli obiettivi programmatici e strategici della performance dell’amministrazione. Inoltre, gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti.

Infine, si estende il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità o degli obblighi previsti.

Per quanto concerne il contratto di apprendistato e i contratti di somministrazione, il DL Lavoro elimina i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo).

L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sulla sospensione della prestazione di cassa integrazione, il DL Lavoro “estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina già prevista per quelli di durata superiore, che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate“.

Inoltre “si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni”.

Controlli e sicurezza nel DL Lavoro

Secondo quanto comunica il Governo, il DL Lavoro

“rafforza gli Ambiti territoriali sociali (Ats) mediante il finanziamento dell’incremento delle capacità operative dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario per le funzioni di programmazione, coordinamento, realizzazione e gestione degli interventi, dei servizi e delle attività anche utili al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps).

Si consentono le assunzioni a tempo indeterminato di personale, anche amministrativo, per le funzioni utili al raggiungimento dei Leps, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale”.

Inoltre, si potenzia nel DL Lavoro la capacità di controllo e verifica dell’Inps, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni.

Si prevede, inoltre, che gli uffici dell’Ente possano invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell’accertamento, “le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione”.

Nel dettaglio,

“L’Inps può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione.

Il contribuente ha un termine di novanta giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro trenta giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta ed in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata.

Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente”.

Sul fronte del pagamento dilazionato dei debiti contributivi, “si aumenta il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi”. Il DL Lavoro prevede poi la ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie. Si prevede infatti “l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio”.

Il DL Lavoro disciplina anche la ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti. Infatti, “si modifica la disciplina della ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del Pil”.

Il testo prevede, infine, “norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali”.

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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