Innovazione

Piano Transizione 4.0, tetto di 20 milioni per ciascun anno 2023-2025

Sul Piano Transizione 4.0 è arrivato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – con la circolare 14/E del 17 maggio 2022 – che specifica che il tetto di 20 milioni per i crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali 4.0 è riferito a ciascun anno e non al triennio intero.

Attenzione: questo non significa che ogni azienda può chiedere indistintamente 20 milioni in credito d’imposta per il Piano Transizione 4.0: esistono dei paletti che variano in base ad alcune caratteristiche, stabilite dalla norma. Bensì, con la nuova circolare si specifica che

“il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio”.

Il Piano Transizione 4.0, come è cambiato

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato gli incentivi sulla ricerca e sviluppo e strutturato ulteriori bonus per il 2022: parliamo del bonus relativo al design e all’ideazione estetica, ma anche quello relativo alla transizione ecologica. Ma, a partire da quest’anno, se il meccanismo del credito d’imposta per le attività proprie del Piano Transizione 4.0 è stato confermato fino al 2031, a cambiare sono le scadenze e le aliquote da applicare (anche agli altri bonus).

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, per il Piano Transizione 4.0 del triennio

Resta dunque fermo il regime previsto per i predetti investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), in quanto il comma 1057 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 non viene modificato“.

Pertanto, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40 % del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20 % del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari per l’appunto a 20 milioni di euro.

Le nuove norme, però, prevedono una rimodulazione degli importi recuperabili nel successivo anno solare: resta, pertanto, invariato il meccanismo di base, che prevede il credito d’imposta recuperabile mediante il modello f24 nell’anno successivo a quello degli investimenti (e nei periodi successivi finché non terminano i progetti di ricerca o gli investimenti).

Piano Transizione 4.0: cosa cambierà nei prossimi anni

Il rinnovo della misura del Piano Transizione 4.0 fino a dicembre 2025 prevede l’inserimento del meccanismo del decalage, con le aliquote così ridotte per il credito d’imposta:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni
  • 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni
  • 5% per investimenti da 10 a 20 milioni

Lo stesso discorso vale anche per i beni immateriali: se nel 2021 e nel 2022 l’aliquota è fissata al 20%, i prossimi anni vedranno le percentuali seguenti:

  • 20% per il 2023
  • 15% per il 2024
  • 10% per il 2025.

Non c’è invece il rinnovo dell’incentivo per l’acquisto di beni strumentali non 4.0 (ex superammortamento) che sono incentivati ancora per il 2022 al 6%, sia per i beni materiali che immateriali.

Inoltre, in considerazione delle valutazioni tecniche,

La disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

Inoltre, sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0, la lettera d) del comma 44 inserisce i nuovi commi 1058-bis e 1058-ter, secondo cui, rispettivamente:

  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Entrambe le norme considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei predetti beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il punto su ricerca, sviluppo e innovazione

Nel Piano Transizione 4.0, come avevamo anticipato, il nuovo credito “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” è riconosciuto nelle misure percentuali e nei limiti massimi seguenti:

  • per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
  • per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
  • per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
  • per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della disposizione, previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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