Piano Transizione 4.0, tetto di 20 milioni per ciascun anno 2023-2025

Sul Piano Transizione 4.0 è arrivato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – con la circolare 14/E del 17 maggio 2022 – che specifica che il tetto di 20 milioni per i crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali 4.0 è riferito a ciascun anno e non al triennio intero.

Attenzione: questo non significa che ogni azienda può chiedere indistintamente 20 milioni in credito d’imposta per il Piano Transizione 4.0: esistono dei paletti che variano in base ad alcune caratteristiche, stabilite dalla norma. Bensì, con la nuova circolare si specifica che

“il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio”.

Il Piano Transizione 4.0, come è cambiato

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato gli incentivi sulla ricerca e sviluppo e strutturato ulteriori bonus per il 2022: parliamo del bonus relativo al design e all’ideazione estetica, ma anche quello relativo alla transizione ecologica. Ma, a partire da quest’anno, se il meccanismo del credito d’imposta per le attività proprie del Piano Transizione 4.0 è stato confermato fino al 2031, a cambiare sono le scadenze e le aliquote da applicare (anche agli altri bonus).

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, per il Piano Transizione 4.0 del triennio

Resta dunque fermo il regime previsto per i predetti investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), in quanto il comma 1057 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 non viene modificato“.

Pertanto, il credito d’imposta è riconosciuto:

Le nuove norme, però, prevedono una rimodulazione degli importi recuperabili nel successivo anno solare: resta, pertanto, invariato il meccanismo di base, che prevede il credito d’imposta recuperabile mediante il modello f24 nell’anno successivo a quello degli investimenti (e nei periodi successivi finché non terminano i progetti di ricerca o gli investimenti).

Piano Transizione 4.0: cosa cambierà nei prossimi anni

Il rinnovo della misura del Piano Transizione 4.0 fino a dicembre 2025 prevede l’inserimento del meccanismo del decalage, con le aliquote così ridotte per il credito d’imposta:

Lo stesso discorso vale anche per i beni immateriali: se nel 2021 e nel 2022 l’aliquota è fissata al 20%, i prossimi anni vedranno le percentuali seguenti:

Non c’è invece il rinnovo dell’incentivo per l’acquisto di beni strumentali non 4.0 (ex superammortamento) che sono incentivati ancora per il 2022 al 6%, sia per i beni materiali che immateriali.

Inoltre, in considerazione delle valutazioni tecniche,

La disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

Inoltre, sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0, la lettera d) del comma 44 inserisce i nuovi commi 1058-bis e 1058-ter, secondo cui, rispettivamente:

Entrambe le norme considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei predetti beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il punto su ricerca, sviluppo e innovazione

Nel Piano Transizione 4.0, come avevamo anticipato, il nuovo credito “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” è riconosciuto nelle misure percentuali e nei limiti massimi seguenti:

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