Istituzioni

Doppio cognome: facciamo chiarezza

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale il 27 aprile 2022? Il doppio cognome non era già previsto? Cerchiamo di comprendere esattamente cosa è cambiato e perché si tratta di una svolta storica per il nostro Paese

Come un tuono che squarcia un Paese in cui l’approccio patriarcale (inteso come centralità della figura paterna nel nucleo familiare) è ancora forma mentis radicata e che stenta a lasciar cadere il suo peso, la notizia che la Corte Costituzionale ha dichiarato “illegittime” tutte le norme (tutte) che in automatico attribuiscono al nascituro il cognome del padre (aprendo di fatto al doppio cognome) ha fatto scalpore. Ma, in questo marasma di informazioni che stanno invadendo le bolle social d’appartenenza di ognuno di noi, per una questione in realtà già nota e remota (ne abbiamo parlato già in questo articolo sul tabù del cognome materno), è necessario fare chiarezza. Partendo dal cosa è accaduto realmente, perché in realtà il doppio cognome era già una possibilità contemplata.

Doppio cognome: cosa ha fatto la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, Organo di garanzia costituzionale attualmente presieduto da Giuliano Amato, ha tra i suoi compiti quello di “verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge“.

In pratica e semplificandola notevolmente, la Consulta (così è anche nota la Corte) decide se una legge o simile è in contrasto con la Costituzione e in tal caso prende provvedimenti (come in questo caso dichiarando illegittima la legge).

La Consulta non agisce però su sua iniziativa ma quando viene interrogata. Durante un procedimento ad esempio una parte in causa può sollevare il dubbio di costituzionalità: in tal caso prima che il procedimento continui la Consulta è chiamata a esprimersi sull’argomento sollevato.

Questa dovuta premessa è necessaria per ripercorrere la vicenda. Sul tavolo della Corte Costituzionale c’erano almeno due eccezioni di costituzionalità: una sollevata dal Tribunale di Bolzano, dove una coppia di genitori si presentava per chiedere di poter dare al figlio nato fuori dal matrimonio il cognome materno (secondo Repubblica per una questione di assonanza legato alla lingua tedesca); l’altra invece dalla Corte d’Appello di Potenza a fine 2021, dove una coppia della Basilicata impugna una sentenza del tribunale di Lagonegro che vieta di assegnare ai coniugi esclusivamente il cognome materno al figlio appena nato (affinché avesse lo stesso cognome dei due fratelli nati fuori dal matrimonio).

Come funzionava finora: l’art. 262 del Codice Civile

Come ricordavamo già lo scorso anno, a normare l’assegnazione del cognome era l’Articolo 262 del Codice Civile che, riportiamo fedelmente, afferma:

Il figlio [naturale] assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio [naturale] assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata [269 ss.], o riconosciuta [250] successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio [naturale] può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”.

Questo, in sintesi, l’argomento sul tavolo. Nel 2021 la Corte Costituzionale decide di interrogare sé stessa fino alla sentenza definita storica, che verrà depositata nelle prossime settimane ma di cui la stessa Corte fornisce importanti anticipazioni attraverso un comunicato stampa.

In pratica, la Corte ritiene che le attuali norme che prediligono il cognome paterno siano in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 primo comma della Costituzione italiana e definisce “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” imporgli il cognome paterno. A prescindere dal perché.

Ma era già permesso il doppio cognome?

Sì, il doppio cognome era comunque già previsto e questa battaglia la Corte Costituzionale la sta portando avanti in pratica da anni. Ed è già dal 2017 che, con la sentenza numero 286 del 2016, la Consulta dichiarava incostituzionale non permettere ai genitori di dare ai propri figli “anche” il cognome materno.

Come aveva già sintetizzato Federica Colucci in questo articolo, quindi, il cognome materno seguiva queste regole dettate solo da casi limite riassunti dal Ministero dell’Interno:

  • può essere dato insieme a quello paterno, ma il cognome della madre segue quello del padre;
  • può essere dato se la madre non sa chi è il padre biologico del bambino;
  • al bambino non possono essere dati più di due cognomi. Ciascun genitore – nel caso di cognome composto – potrà quindi trasmettere un solo elemento a sua scelta. l genitori decidono, altresì, l’ordine di attribuzione;
  • la scelta viene fatta una tantum e applicata a tutti i figli nati o adottati successivamente;
  • se non c’è accordo tra i genitori, la Corte può decidere di dare al bambino il doppio cognome in ordine alfabetico.

Così come nel 2016 le indicazioni date dalla Consulta venivano su invito della stessa suggerite di essere trasformate in legge, così ora la Corte anticipando la sua sentenza chiede che in Parlamento si avvii l’iter per rendere legge tale parere e riformulare quindi definitivamente l’Ordinamento italiano in tal senso.

Quindi cosa cambia?

L’effetto è che quindi da ora il figlio assume il doppio cognome dai genitori nell’ordine dagli stessi concordato. C’è possibilità però, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due (e non obbligatoriamente quello paterno). Se manca l’accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta “salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”. Quindi, in pratica, non solo si rafforza la pratica del doppio cognome ma di fatto si prevede finalmente la possibilità di attribuire solo il cognome materno.

Soprattutto, resta da attendere che il legislatore si faccia carico di quanto stabilito dalla Corte e si affretti a regolare tutti gli aspetti connessi.

Ma quindi i nostri nipoti avranno quattro cognomi?

Tra le battute più simpatiche tra quelli che derubricano la storica sentenza come un fatto di poco conto, c’è chi avanza dei dubbi sulla lunghezza tra qualche generazione dei cognomi dei nostri nipoti e pronipoti. Detto che il lungo preambolo serviva anche a ribadire che ora la palla passa a Esecutivo e Legislativo del nostro Paese, che a giudicare dal fatto che la prima volta la Corte l’invito ad agire lo ha fatto sei anni fa dimostrano di non avere riflessi prontissimi in tal senso, al momento è plausibile ipotizzare che varrà quanto già stabilito dal Ministero dell’Interno e che ripetiamo di nuovo.

al bambino non possono essere dati più di due cognomi. Ciascun genitore – nel caso di cognome composto – potrà quindi trasmettere un solo elemento a sua scelta. l genitori decidono, altresì, l’ordine di attribuzione;

In pratica, parliamo di un modello sudamericano semplificato. Semplificato perché in realtà il cognome sudamericano si compone come vi riportiamo in questo link.

Enrico Parolisi

Giornalista, addetto stampa ed esperto di comunicazione digitale, si occupa di strategie integrate di comunicazione. Insegna giornalismo e nuovi media alla Scuola di Giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa. Aspirante re dei pirati nel tempo libero.

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