Economia

Incentivi fiscali de minimis startup e PMI, risposte alle domande frequenti

Nel novero di bonus ed incentivi fiscali, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito in una nota le FAQ sulle domande più frequenti sugli incentivi fiscali in regime «de minimis» per l’investimento in startup e in PMI innovative.

Cosa sono gli incentivi fiscali de minimis

Gli incentivi fiscali in regime «de minimis» per l’investimento in startup e in PMI innovative prevedono una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020. La misura è prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8). Ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”.

Come funzionano

L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente, o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative o PMI innovative.

Per investimenti effettuati in startup innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. Per investimenti effettuati in PMI innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).

Ai sensi del Regolamento “de minimis”, la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza di incentivi fiscali de minimis

Il MISE fornisce le risposte alle seguenti domande:

Quali sono le modalità operative di presentazione delle domande di agevolazioni?
Le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dalla circolare n. 01.2021 del 25 febbraio 2021.
L’impresa destinataria dell’investimento è rappresentata legalmente da una persona fisica: deve accreditarsi presso la piattaforma informatica prima di inserire la domanda?
No. L’impresa, il cui rappresentante legale sia una persona fisica, può accedere ordinariamente alla piattaforma attraverso le credenziali SPID del rappresentante legale stesso, secondo quanto previsto dal paragrafo 11 della circolare n. 01.2021 del 25 febbraio 2021. L’accreditamento presso il MiSE è obbligatorio solo se l’impresa richiedente non è amministrata da una persona fisica, ma è amministrata da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche.
Per godere del beneficio fiscale in “de minimis” occorre inoltrare la domanda al MiSE tramite la piattaforma informatica?
Sì, ai sensi dell’art. 5 del Decreto 28 dicembre 2020 è necessario che il legale rappresentante dell’impresa inoltri istanza esclusivamente tramite la piattaforma dedicata. Le istanze inviate con modalità diverse non sono considerate valide e non verranno accolte.
Qualora la startup non intenda ricorrere al beneficio fiscale in regime “de minimis”, l’adempimento relativo all’istanza da inoltrare al MISE va effettuato anche per gli investimenti delle agevolazioni fiscali del 30% fino ad un milione per le persone fisiche e del 30% fino ad un 1,8 milione per le persone giuridiche?
No, per gli investimenti su cui si richiede l’agevolazione al 30% non è necessario inoltrare istanza sulla piattaforma “de minimis”, ma è necessario attenersi alle disposizioni del decreto 7 maggio 2019 che disciplina tale incentivo. Tali investimenti non rientrano nel cumulo “de minimis” per l’impresa beneficiaria.
La domanda può essere presentata anche da una società costituenda?
No, ai fini della presentazione della domanda non solo la start-up o PMI innovativa deve essere già costituita, ma deve anche essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese alla data di trasmissione dell’istanza.
Ai fini dell’inserimento dell’istanza nella piattaforma cosa è necessario possedere?
E’ necessario essere in possesso della seguente strumentazione: a) SPID del legale rappresentante; b) indirizzo PEC valido dell’impresa beneficiaria; c) indirizzo PEC valido del soggetto investitore c) firma digitale del legale rappresentante.
L’investitore non ha un indirizzo PEC, può utilizzare quello di un’altra persona?
No, l’Amministrazione deve avere certezza che le comunicazioni arrivino al destinatario e la PEC – avente valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento – informa dell’avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l’ora e la data preciso dell’invio e della ricezione.
In caso di più investitori persone fisiche come si fa ad inserire la domanda nella piattaforma?
Poiché la detrazione fiscale riguarda ciascun singolo investitore, occorre inserire una domanda per ciascun investitore. Quindi l’impresa beneficiaria può presentare più di una istanza, per ciascun diverso soggetto investitore che effettua l’investimento nella stessa, fermo restando che non può superare i massimali di aiuto stabiliti dal Regolamento “de minimis”. Rimangono inoltre in ogni caso fermi i massimali di investimento e di agevolazione fiscale stabiliti dal Decreto 28 dicembre 2020 (art. 3, commi 1 e 2), che ciascun soggetto investitore è tenuto a rispettare per fruire del beneficio.
La detrazione in regime “de miminis” vale anche per investitori persone giuridiche?
No, il regime di cui al Decreto 28 dicembre 2020 riguarda solo gli investimenti effettuati da persone fisiche.

Investimenti ammissibili

Per gli investimenti ammissibili in merito agli incentivi fiscali de minimis, il Ministero chiarisce:

La detrazione spetta solo sugli aumenti di capitale successivi alla costituzione societaria o si può fruire di questa anche per il conferimento iniziale di capitale sociale in start up innovativa?
L’art. 5, comma 1 del Decreto 28 dicembre 2020 sulle modalità di accesso alla detrazione in “de minimis” per investimenti in startup e PMI innovative prevede che, prima dell’investimento, l’impresa beneficiaria presenti istanza di accesso al beneficio attraverso la piattaforma informatica dedicata. Tale disposizione preclude che l’investimento effettuato in sede di costituzione societaria possa ottenere il beneficio fiscale in oggetto poiché privo del requisito di cui sopra. L’unica eccezione riguarda gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2020 e la data di inizio di operatività della piattaforma (1 marzo 2021), per i quali è possibile presentare istanza sulla piattaforma successivamente all’effettuazione dell’investimento.
Nel campo “Esercizio finanziario” va inserito l’esercizio finanziario in cui è stato effettuato l’investimento (es: 2020) o l’esercizio finanziario attuale (es: 2021)?
L’esercizio finanziario nel quale è stato effettuato l’investimento.
Le detrazioni possono riguardare conferimenti diversi da quelli in denaro?
No, le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una start-up o di una PMI innovativa già costituita (o come indicato alla FAQ 2.1 in sede di costituzione di società esclusivamente per gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2020 e il primo marzo 2021). Inoltre, per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up o della PMI innovativa.
Non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.
Quale è il momento di effettuazione dell’investimento?
Il comma 6 dell’articolo 3 del Decreto 28 dicembre 2020 identifica il periodo di imposta in cui il conferimento si intende effettuato. Il periodo di imposta così individuato coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione come soggetto IRPEF. In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start-up o della PMI innovativa ovvero – se successiva – alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata. Per quanto riguarda, poi, l’ipotesi di conferimento agevolato derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili, lo stesso si intende effettuato alla data di efficacia della conversione.

Agevolazioni concedibili per incentivi fiscali de minimis

Come ultimo punto, il MISE risponde che:

L’incidenza sul plafond “de minimis” si applica sia ai soggetti investitori che all’impresa beneficiaria?
Il plafond “de minimis” di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari riguarda unicamente l’impresa beneficiaria. Per l’investitore si applicano i limiti di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del Decreto 28 dicembre 2020.
In caso di investimento in startup innovative pari a 100.000 euro, il plafond “de minimis” viene eroso per 100.000 euro o per 50.000 euro?
Il calcolo sul plafond “de minimis” viene fatto in base alla detrazione di cui fruirà l’investitore, nell’esempio fatto pari a 50.000 euro.
E’ sempre valido il regime di cui all’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (che prevede una detrazione al 30%) o deve per forza essere utilizzato il regime di cui all’art. 29 bis (che prevede una detrazione al 50% nei limiti del “de minimis”)?
I due regimi sono entrambi validi ed attivi, nel primo caso si applica la regolamentazione disciplinata dal decreto 7 maggio 2019, nel secondo caso quella dettata dal Decreto 28 dicembre 2020. Se ricorrere all’incentivo al 30% o all’incentivo fiscale al 50% in “de minimis” è una libera scelta dell’impresa sulla base delle caratteristiche e delle condizioni dell’impresa stessa e del soggetto investitore (es: incapienza fiscale del soggetto investitore o superamento del plafond “de minimis” da parte della società destinataria dell’investimento).

Redazione

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