Economia

Saldi estivi 2023 al via: le nuove misure di trasparenza sui prezzi

Fatta la legge, trovato l'inganno... rifatta la legge: con il recepimento della direttiva UE 2019/2161 cambiano le carte in tavola. E c'è un "trucchetto" che metterà all'angolo i commercianti che credono di poter fare i "furbetti".

Sempre attesi, forse un po’ démodé ma senza perdere il fascino dell’occasione da cogliere al volo: dal 6 luglio l’Italia sarà nuovo terra di saldi. In qualche regione per 30 giorni, in altre per 60 ma tutte sempre “fino a esaurimento scorte”. E possiamo dire anche che forse tra piattaforme internazionali, e-commerce e vari eventi come il black friday i saldi forse sono passati di moda, ma i numeri ci smentirebbero clamorosamente. In un anno complesso a causa del ciclone caro vita e dell’aumento dei tassi di interesse siamo prossimi a quello che Confesercenti in maniera speranzosa ha definito nelle scorse ore “effetto quattordicesima”: ai consumi, complessivamente, saranno destinati secondo le stime della Confederazione quasi 6,8 miliardi della mensilità aggiuntiva. E le dichiarazioni dicono che “il 25% degli intervistati ha l’intenzione di investirla nello shopping durante i saldi estivi per circa 1,8 miliardi di euro“. Flessione sì, insomma, ma fino a un certo punto

Il decreto contro gli “sconti farlocchi”

Quella dei saldi estivi 2023 sarà la prima tornata di saldi che dovrà tenere conto dell’entrata in vigore dal primo giorno di luglio, delle nuove misure sugli sconti di fine stagione previste dal decreto legislativo, approvato lo scorso 7 marzo, che recepisce e attua la direttiva comunitaria europea 2019/2161.

Lo ricorda il Codacons, che spiega anche come le nuove disposizioni abbiano modificato la normativa sugli sconti, imponendo regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite presso i siti di e-commerce. Sono inoltre aumentate le sanzioni per pratiche commerciali scorrette.

La principale novità, informa l’associazione, riguarda quella sugli “sconti farlocchi” praticati dai commercianti, ossia “l’odiosa pratica – la definisce Codacons – di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto durante i saldi“.

Insomma, non si tratta di mentire sul prezzo applicato prima del prezzo esposto il saldo. Qualche commerciante che si ritiene particolarmente “furbetto” in pratica avrebbe in effetti alzato il prezzo di un prodotto a ridosso dei saldi con il solo obiettivo di esporre una scontistica sul prezzo finale che non sarebbe esattamente corretta senza tale pratica.

Come si pone un rimedio a ciò, quindi? “La nuova normativa – spiega Codacons – prevede l’obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti. Quindi, quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente da indicare è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi”.

La sanzione pecunaria a cui andrà incontro chi non rispetterà tale regola va dai 516 ai 3.098 euro. E la misura, dopo il decreto legislativo, si applicherà non solo ai negozi fisici, ma anche alle vendite sul web e alle piattaforme di e-commerce, garantendo così maggiore trasparenza ai consumatori.

Saldi 2023: le 6 regole della Federazione Moda Italia

In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio hanno diffuso l’ormai consueto elenco di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:

  1. CAMBI: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;
  2. PROVA DEI CAMBI: non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;
  3. PAGAMENTI: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;
  4. PRODOTTI IN VENDITA: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
  5. PREZZI: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
  6. MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI: sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.

Enrico Parolisi

Giornalista, addetto stampa ed esperto di comunicazione digitale, si occupa di strategie integrate di comunicazione. Insegna giornalismo e nuovi media alla Scuola di Giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa. Aspirante re dei pirati nel tempo libero.

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