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DL Sostegni Bis: esentate le plusvalenze per investimenti in Startup e PMI

L’approfondimento su F-MAG è a cura di di Emanuele Serina, Segretario Giunta Esecutiva dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e Francesco Savio, Componente Giunta Esecutiva dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che ringraziamo per la disponibilità.

Decreto Sostegni Bis: esentate le plusvalenze collegate ad investimenti in Start Up e PMI innovative

Forte spinta agli investimenti in Start Up innovative e PMI innovative. Questa è la ratio della disposizione normativa, a carattere temporaneo, contenuta nella bozza del Decreto Sostegni Bis di prossima emanazione. La bozza dell’art. 12 racchiude, infatti, un incentivo fiscale diretto alle persone fisiche che investono in PMI innovative (ex art. 4, commi 9 e 9 ter, D.L. n. 3/2015) e Startup innovative (ex artt. 29 e 29 bis, D.L. n. 179/2012).

L’incentivo opera in una duplice direzione:

– da un lato, ai commi 1 e 2, dispone che non siano soggette ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e in PMI innovative acquisite in un definito arco temporale (sembrerebbe, salvo modifiche, dal 2021 al 2025) e detenute per almeno 3 anni;

– dall’altro, al comma 3, dispone l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative, o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale fino il 2025.

Infine la Bozza del Decreto, al comma 4, subordina l’efficacia di tali disposizioni all’autorizzazione della Commissione europea, che verrà richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. Quest’ultimo comma può mettere agli investitori qualche apprensione in quanto – giusto per citare un esempio – non è mai arrivato il via libera da Bruxelles rispetto all’incremento della % di detrazione in startup e Pmi Innovative, che è rimasta ancorata al 30% (ad eccezione della deroga datata 2020 con l’innalzamento al 50% per investimenti da parte di persone fisiche fino ad un limite di 100.000 Euro per start-up e 300.000 Euro per Pmi Innovative).

Se l’ok dall’Unione Europea arrivasse e soprattutto arrivasse in tempi brevi, il vantaggio fiscale sarebbe davvero importante in quanto si sostanzierebbe nell’intera esenzione dall’imposizione della plusvalenza generata, con un conseguente risparmio fiscale del 26%.

Dall’analisi della bozza della Relazione Illustrativa emerge che l’agevolazione interessa sia le partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, che le partecipazioni non qualificate e che <<danno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione>>. Viene inoltre precisato che si qualifica come “conferimento in denaro” anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del D.L. n. 179 del 2012.

Infine, sempre dalla lettura della Relazione Illustrativa, emerge come l’agevolazione di particolare interesse, di cui al comma 3, opera alle seguenti condizioni:

a)       le azioni o le quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

b)       le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

c)       il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Da un punto di vista pratico si evidenzia che sui medesimi investimenti in Start Up innovative e in PMI Innovative potrebbe trovare applicazione congiuntamente, sia le disposizione di cui ai commi 1 e 2 che la disposizione di cui al comma 3, fermo restando la già nota detrazione a fini IRPEF ex art. 38 del D.L. n. 34 del 2020.

E’ indubbio che la previsione normativa sia di particolare interesse per il mondo imprenditoriale e possa garantire un impulso importate al sistema delle PMI e Start Up innovative in quanto è lapalissiano che i profitti derivanti da tali investimenti non si sostanziano (o raramente) in utili ma nell’incremento di valore dell’investimento (capital gain).

Resta da capire, infine, se in tale agevolazione potranno rientrare anche le persone fisiche che investono indirettamente in Start-Up e Pmi innovative, attraverso veicoli ad hoc oppure attraverso Fondi Comuni (Oicr). 

Redazione

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