Impresa e Startup
Trending

Bonus Formazione 4.0 2021: istruzioni per l’uso

Il bonus Formazione 4.0, misura volta a favorire la trasformazione digitale nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0, è confermato anche per il 2021. Nelle scorse ore il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha riepilogato aliquote e importo massimo, andando a chiarire i dettagli del bonus.

Cosa è il Bonus Formazione 4.0?

Il bonus Formazione 4.0 è un’agevolazione stabilita dal MISE per favorire lo sviluppo di competenze sulle nuove tecnologie dei lavoratori, un know-how che in qualche modo faciliti l’utilizzo di nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai modelli aziendali.

In pratica, se l’azienda spende soldi per formare il personale su nuove tecnologie, riceve un credito d’imposta che oscilla tra il 30 e il 50 percento.

Per quali attività formative è previsto il Bonus Formazione 4.0?

I costi ammissibili devono riguardare la formazione del personale aziendale in almeno uno dei seguenti ambiti: tecniche e tecnologie di produzione, informatica, marketing, vendita.

Nello specifico, le tematiche da affrontare nei percorsi formativi sono:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Rientrano nelle spese ammissibili: spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità); costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le attività formative devono essere erogate esclusivamente da:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate.

Che aziende possono accedere al Bonus Formazione 4.0 2021?

Non vi è limite alle aziende che possono accedere al bonus Formazione 4.0. Basta che siano residenti sul territorio italiano e siano in regola con normativa sulla sicurezza e contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Restano escluse dalla misura solo le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale e quelle con sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A quanto ammonta il credito d’imposta per il bonus?

Dipende dalla grandezza dell’azienda. Queste le misure:

  • limite di 250mila euro e 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese;
  • limite di 250mila euro e 40% delle spese ammissibili per le medie imprese;
  • limite di 300mila euro e 50% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese

come da definizioni comunitarie. Questa percentuale sale al 60 percento (sempre mantenendo il limite massimo) nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come da definizione ministeriale).

Accesso al credito d’imposta

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare attraverso certificazione rilasciata dall’incaricato della revisione legale dei conti, da allegare al bilancio. Se non si è soggette a revisione legale dei conti le imprese devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

(fonte: MISE)

Redazione

Questo è lo spazio dedicato ai contenuti redazionali generici di FMag.it.

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button