Assegno di maternità 2023: come cambia la soglia ISEE e come richiederlo
Anche per quest’anno è stato prorogato l’Assegno di maternità, conosciuto anche come “assegno di maternità dei Comuni” perché formalmente erogato da questi ultimi. Si tratta di un bonus di cinque mensilità destinato alle madri che non hanno la possibilità di accedere ad altre misure per la maternità (come, ad esempio, l’Assegno Unico) che presentano alcune caratteristiche. Vediamo insieme quali
Assegno di maternità 2023, come ottenerlo
Onde dissipare la confusione che si è creata in questo biennio, è bene chiarire che l’Assegno Unico e Universale di fatto ha sostituito gli ANF, il bonus bebè e tutte le altre misure legate alla maternità o all’avere i figli minori.
L’Assegno di maternità “dei Comuni”, come spiegato in premessa, è infatti riservato alle genitrici che non hanno la possibilità di accedere ad altre tipologie di bonus e presentano un’ISEE inferiore ad una certa soglia. L’assegno di maternità viene pagato dall’INPS anche se l’iter di richiesta viene effettuato presso il comune di residenza della madre e, pertanto, sebbene la cifra totale erogata sia la medesima, potrebbe subire piccole variazioni in termini di regolamento, presentazione delle domande e così via.
L’assegno di maternità, inoltre, viene adeguato all’inflazione di anno in anno così come la soglia ISEE: per l’anno in corso, infatti, è aumentato fino a 383,46 euro mensili – in riferimento ad un valore massimo dell’ISEE pari a 19.185,13 euro, come comunica la stessa INPS.
In generale, l’Assegno di maternità viene erogato per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di maternità (con meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di :
- parto,
- adozione o
- affidamento preadottivo,
indipendentemente dal fatto che siano o meno cittadine italiane o straniere residenti in Italia. Infatti, la gestante richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Quando richiedere l’Assegno di maternità
La domanda per l’Assegno di maternità va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM 21 dicembre 2000).
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Generalmente, per ottenere l’Assegno di maternità, occorre presentare:
- la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente ;
- autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità:
- i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
- di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
- diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
- di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001.
Si rimanda al proprio ente territoriale di appartenenza per maggiori e più dettagliate informazioni.