Economia

Bonus beni strumentali 4.0, attenzione alle date di investimento e consegna

Esiste una sovrapposizione fra le due leggi che regolano il meccanismo del credito d'imposta per i beni strumentali 4.0: per determinare il giusto credito d'imposta occorre considerare la data dell'investimento e della consegna effettiva del bene

Per il bonus beni strumentali 4.0 (sia materiali che immateriali) occorre fare attenzione alla data dell’investimento per ottenere il giusto credito d’imposta: questo perché i codici tributo da inserire nella compilazione dell’F24 potrebbero essere relativi sia alla legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che per la legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che vede il rafforzamento di alcune misure grazie ai fondi messi a disposizione con il PNRR ma la modifica di alcune percentuali relative agli investimenti.

Beni strumentali 4.0, la data è vincolante

A chiarire il punto sui Beni strumentali 4.0 è la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n.107 del 14 marzo 2022. Il richiedente, infatti, ha firmato nel 2019 il contratto di fornitura dei beni strumentali 4.0 e, sebbene abbia all’epoca già versato l’acconto previsto del 20%, ha ottenuto la consegna del bene dopo il 30 giugno 2021.

Si tratta, quindi, di valutare se l’investimento si considera effettuato, dal punto di vista fiscale, nel 2021 o nel 2022.

Cosa vuol dire questo, in altre parole? Esiste una sovrapposizione fra le due leggi che regolano il meccanismo del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0: il 30 giugno 2021 era infatti la data ultima per fruire del bonus beni strumentali 4.0 secondo le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020, che ai commi da 188 a 189 e 190 dell’articolo 1 disciplina le regole per l’accesso:

  • al credito d’imposta del 6% per i beni strumentali ordinari;
  • al credito d’imposta dal 20 al 40% per i beni strumentali materiali rientranti nel modello Industria 4.0;
  • al credito d’imposta del 15% per i beni strumentali immateriali connessi agli investimenti in beni Industria 4.0.

Questa disciplina, in effetti, è stata rimodulata con la Legge di Bilancio 2021 che prevede per i beni strumentali 4.0 il riconoscimento di un credito d’imposta maggiore, fino al 50%, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di completare l’investimento entro il 30 giugno 2022 in caso di accettazione dell’ordine e pagamento di acconti pari almeno al 20% entro la fine dell’anno.

Cambiano, in tal proposito, i codici tributo: se relativi agli investimenti in beni strumentali dello scorso anno (legge n. 160/2019) sono:

  • 6932 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali non 4.0 (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019. È utilizzabile per l’acquisto dei beni strumentali “ordinari” (ex superammortamento). Si tratta di incentivi che non sono finanziati dal PNRR. Questo codice è relativo agli acquisti fatti dal 1 gennaio al 15 novembre 2020 che prevedevano un credito d’imposta pari al 6%.
  • 6933 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019. Sono i beni 4.0 acquistati secondo il regime previsto dalla legge di bilancio per il 2020, quella che istituì il nuovo sistema dei crediti d’imposta con aliquote pari al 40% fino a 2,5 milioni e al 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni. Vale per acquisti fatti dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020.
  • 6934 –  Credito d’imposta investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019. Si tratta dei software 4.0 acquistati secondo il regime previsto dalla legge di bilancio per il 2020. Credito d’imposta pari al 15% per acquisti fatti dal 1 gennaio al 15 novembre 2020.

I codici tributo per gli investimenti in beni strumentali dell’anno corrente (legge n. 178/2020):

  • 6935 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non 4.0 (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020. Si tratta dei beni strumentali “ordinari” per i quali spetta un credito d’imposta pari al 10% per acquisti dal 16 novembre 2020 al 31/12/2021 (con consegna possibile fino al 30/06/2022) e al 6% per acquisti dal 1 gennaio 2022 al 31/12/2022 (con consegna possibile fino al 30/06/2023) , mentre non ne è previsto il rinnovo per il periodo 2023-2025. La parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali.
  • 6936 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020. Interamente finanziati dal PNRR, sono i crediti d’imposta per i beni 4.0 che prevedono aliquote pari al 50% fino a 2,5 milioni, al 30% per investimenti da 2,5 a 10 milioni e al 10% per investimenti da 10 a 20 milioni per acquisti fatti dal 16 novembre 2020 al 31/12/2021 con consegna possibile fino al 30/06/2022. E aliquote pari al 40% fino a 2,5 milioni, al 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni e al 10% per investimenti da 10 a 20 milioni per acquisti fatti dal 1 gennaio 2022 al 31/12/2022 con consegna possibile fino al 30/06/2023. Si prevede la proroga dal 2023 al 2025.
  • 6937 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020. Interamente finanziati dal PNRR, sono i crediti d’imposta per i software 4.0 che prevedono aliquote pari al 20% per acquisti fatti dal 16 novembre 2020 al 31/12/2022 con consegna possibile fino al 30/06/2023. Anche qui prevista la proroga con rimodulazione dal 2023 al 2025.

In ogni caso, dunque, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che è necessario distinguere:

“In considerazione della parziale sovrapponibilità temporale delle due disposizioni sopra riportate, la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 ha chiarito che il coordinamento tra le due discipline agevolative deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale
a dire anteriormente alla decorrenza della disciplina recata dalla legge di bilancio 2021) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni: nel primo caso, gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020; nel secondo caso si rende applicabile la
disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

In merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (cfr., sul punto, la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla disciplina dell’iper ammortamento, i cui chiarimenti, in quanto compatibili, risultano estendibili anche alla nuova disciplina del credito d’imposta).

Nel primo caso, gli investimenti se effettuati e quindi completati entro il 30 giugno 2021 restano agevolabili secondo le percentuali di credito d’imposta previste dalla Legge di Bilancio 2020. Altrimenti, si riferiranno al quadro normativo ed economico della Legge di Bilancio 2021.

A cosa occorre prestare attenzione, allora? Con la risposta all’interpello n. 107 del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

“l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà”.

La data di consegna del bene è, pertanto, determinante rispetto alla data dell’investimento e al conseguente credito d’imposta da richiedere.

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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