Credito d’imposta ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica: i chiarimenti dell’AdE sull’utilizzo
"Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività che non comportano in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili".
Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di fruizione e utilizzo del credito d’imposta di ricerca e sviluppo finalizzato alle attività di design e ideazione estetica, che sono stati introdotti con l’ultima Legge di Bilancio.
Infatti, sebbene la Legge di Bilancio 2021 abbia prorogato gli incentivi sulla ricerca e sviluppo, ha anche strutturato ulteriori bonus per il 2022: parliamo del bonus relativo al design e all’ideazione estetica, ma anche quello relativo alla transizione ecologica. Nel dettaglio, se il meccanismo del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione è stato confermato fino al 2031, a cambiare sono le scadenze e le aliquote da applicare (anche agli altri bonus).
Come funziona il credito d’imposta nel 2022
Prima di andare oltre nella trattazione, è necessaria una veloce panoramica sull’argomento. Con le novità introdotte, dunque, cambiano alcuni parametri: il credito d’imposta nel 2022 è fissato nel
- 20% per ricerca e sviluppo, con tetto fissato a 4 milioni
- 10% per innovazione tecnologica, design e ideazione estetica fino a 2 milioni di euro
- 15% per innovazione con l’obiettivo di transizione ecologica o digitalizzazione in chiave 4.0 fino a 2 milioni di euro.
Ma, negli si assisterà ad una graduale diminuzione delle aliquote e una modifica dei parametri: in particolare,
- per ricerca e sviluppo fino al 2031 si prevede un credito d’imposta con un’aliquota del 10% fino a 5 milioni di euro;
- per innovazione, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al 31 dicembre 2023, mentre dal 2024 e fino al al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, sempre nel limite massimo di 2 milioni;
- per design, il credito è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dall’anno successivo e fino al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni;
- per transizione ecologica e innovazione digitale 4.0, cambiano ancora scadenze e aliquote: fino al periodo d’imposta 2022 il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite annuale di 2 milioni; per il periodo d’imposta 2023, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 4 milioni; per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 4 milioni.
Le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica
Le attività ammissibili al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica sono (in sintesi):
- ricerca e sviluppo: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- innovazione tecnologica: attività diverse da quelle di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche;
- innovazione digitale o transizione ecologica riguarda la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- design e ideazione estetica (diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica), sono attività finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. Pertanto rientra qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n.41/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica. L’azienda proponente chiede di usufruire dell’incentivo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica previsti dalla nuova Legge di Bilancio per taluni costi sostenuti nell’anno d’imposta 2019 su attività “ordinarie” legate alla prototipazione di alcuni prodotti del settore moda e design.
L’Agenzia delle Entrate, in tal senso, chiarisce che:
“le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.
Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di
elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano. Proprio per tali contenuti e caratteristiche, contribuendo all’avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e, quindi, producendo un beneficio per l’intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici”.
Pertanto, in altri termini
“non si considerano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore e che, pertanto, pur potendo dare luogo sia a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa e sia a un miglioramento dei suoi prodotti o processi, non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell’arte)”.
[…] “In particolare, è questo il caso delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto.Tali attività non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, non comportando in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo
scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili“.
In effetti e più propriamente, sulla base delle informazioni rappresentate dalla società istante, le
attività in questione devono considerarsi quali attività ricollegabili all’ordinario processo di progettazione e realizzazione dei nuovi prodotti.