Economia

Zone logistiche semplificate: ecco le istruzioni sul credito d’imposta per gli investimenti

Per accedere al credito d’imposta relativo agli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls) è necessario presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta investimenti in Zone logistiche semplificate, provvede ad aggiornare lo stesso modello per consentire ai beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (Zes), la restituzione degli importi eccedenti i massimali.

Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le imprese già operative e quelle che si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate beneficiano delle procedure semplificate e dei regimi procedimentali speciali operanti per le Zone Economiche Speciali (ZES), nonché, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e salvo il regime previsto nei casi di istituzione nella medesima regione di una seconda ZLS, delle misure di agevolazione fiscale previste per le ZES.

Zone logistiche semplificate, come ottenere il credito d’imposta

La prima novità introdotta con il provvedimento riguarda quindi la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in Zone Logistiche Semplificate. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello già approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 aprile 2022. Tale modello e le relative istruzioni, al fine di recepire la disciplina del credito di imposta ZLS, sono quindi sostituiti dal modello e dalle istruzioni stabilite dal nuovo provvedimento.

La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Zone Logistiche Semplificate è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (Cim17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il modello di comunicazione viene poi ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali – Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework della Commissione europea – in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.

In sostanza, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti è consentito di sottrarre dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti. In tal caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è ridotto dell’importo che si intende restituire. In particolare, la restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Redazione

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