Impresa e Startup

Aiuti di Stato a startup e PMI: le nuove indicazioni dell’UE

Un deficit di finanziamento alle startup, alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative può giustificare la concessione di misure di sostegno pubblico da parte degli Stati membri (c.d. aiuti di Stato) al fine di agevolare lo sviluppo del finanziamento del rischio nei rispettivi mercati interni.

L’Unione Europea ha stabilito i nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01) verso startup e PMI. Il contesto di partenza è intuitivo: occorre, in linea con il Piano Next Generation EU (il PNRR in Italia) spingere l’acceleratore per far ripartire non solo i singoli Paesi membri dell’Unione ma anche le economie locali.

Questo, perché, rileva la Commissione Europea:

“le PMI [e le startup, ndr] sono la spina dorsale delle economie degli Stati membri, in termini sia di occupazione che di dinamismo economico e di crescita, e sono pertanto fondamentali anche per lo sviluppo economico e la resilienza dell’Unione nel suo complesso.

Come riconosciuto dalla strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale, i 25 milioni di PMI dell’Unione danno lavoro a circa 100 milioni di persone, rappresentano oltre la metà del prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione e svolgono un ruolo fondamentale nel creare valore in ogni settore dell’economia.

Esse apportano soluzioni innovative per affrontare sfide quali i cambiamenti climatici, l’uso inefficiente delle risorse e la perdita di coesione sociale e contribuiscono a diffondere le innovazioni, sostenendo le transizioni verde e digitale e rafforzando la resilienza o la sovranità tecnologica dell’Unione.

Tuttavia, per poter crescere e sfruttare appieno il loro potenziale, le PMI [e le startup, ndr] hanno bisogno di finanziamenti”.

dal testo ” Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio”

Dunque, cosa accade realmente nel mercato? Malgrado le potenzialità di crescita e di innovazione, sovente le PMI e le startup hanno spesso difficoltà ad accedere ai finanziamenti, in particolare nelle fasi iniziali di sviluppo e nella fase di espansione quando hanno bisogno di finanziamenti supplementari, fintanto che non dispongono di una comprovata storia creditizia e di garanzie sufficienti.

Questo problema, sottolinea la Commissione, può essere particolarmente rilevante nel caso di investimenti in tecnologie green, di alto livello tecnologico, digitali o aerospaziali innovative o in innovazioni sociali avviate da imprenditori sociali. Si configura pertanto

“il rischio che i mercati di finanziamento delle imprese rifiutino di concedere i necessari finanziamenti tramite equity o debito a startup e PMI di recente creazione e potenzialmente innovative e a forte crescita.

Il persistere del fallimento del mercato dei capitali che ne consegue impedisce all’offerta di soddisfare la domanda ad un prezzo accettabile per entrambe le parti, con ripercussioni negative sulle potenzialità di crescita delle PMI e compromette la crescita della produttività del mercato unico e la resilienza generale dell’economia dell’Unione.

In determinate circostanze, le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative si trovano ad affrontare lo stesso fallimento del mercato”

dal testo ” Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio”

Le indicazioni in materia di aiuti di Stato

Un deficit di finanziamento alle startup, alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative può giustificare la concessione di misure di sostegno pubblico da parte degli Stati membri (c.d. aiuti di Stato) al fine di agevolare lo sviluppo del finanziamento del rischio nei rispettivi mercati interni.

Aiuti di Stato correttamente mirati a sostegno della concessione di misure di finanziamento del rischio a tali imprese
possono costituire un mezzo efficace per ovviare al fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente
all’accesso al finanziamento e mobilitare risorse private. Nel contesto attuale gli Stati membri possono ricorrere a tali
aiuti anche per favorire la ripresa dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19
“.

dal testo ” Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio”

Per uniformare le regole degli interventi in merito agli aiuti di Stato e applicare un correttivo ai mercati economici, finanziari e imprenditoriali la Commissione applicherà i principi contenuti nei nuovi orientamenti alle misure di finanziamento del rischio che non soddisfano tutte le condizioni di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria («aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti»).

In altre parole: gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati alle situazioni in cui essi possono apportare uno sviluppo tangibile che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire. Ma, per valutare se un aiuto di Stato sia efficace nel raggiungere il risultato desiderato,

“è innanzitutto necessario individuare il problema da affrontare. I Paesi membri dovrebbero spiegare in che modo la misura di aiuto di Stato può attenuare efficacemente l’ostacolo rilevato, in particolare qualsiasi fallimento del mercato che impedisce al mercato di fornire da solo un finanziamento del rischio sufficiente.

La misura di finanziamento del rischio può essere giustificata solo se è mirata allo specifico fallimento del mercato o
altro ostacolo pertinente rilevato nella valutazione ex ante. Secondo la Commissione, tali fallimenti del mercato od
ostacoli possono esistere in particolare, ma non esclusivamente, per le PMI che si trovano nelle fasi iniziali e che,
nonostante le prospettive di crescita, non sono in grado di dimostrare agli investitori la propria affidabilità creditizia
o la solidità dei propri piani aziendali.

dal testo ” Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio”

La portata di tale fallimento del mercato od ostacolo, in termini di imprese interessate e del loro fabbisogno di capitali, può variare in funzione del settore di attività. Le tecnologie di alto livello, innovative verdi o digitali rappresentano i settori che possono essere particolarmente colpiti da tali fallimenti od ostacoli del mercato.

“il mercato può avere difficoltà a valutare il profilo di rischio/rendimento di tali start-up e PMI e la loro capacità di generare rendimenti adeguati al rischio. Le difficoltà di dette PMI nel condividere informazioni sulla qualità dei loro progetti, il loro livello di rischio percepito e la loro scarsa affidabilità creditizia comportano costi elevati di transazione e costi di agenzia e possono accentuare l’avversione al rischio degli investitori. Le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative possono dover far fronte a difficoltà analoghe e pertanto risentire degli stessi fallimenti del mercato od ostacoli“.

dal testo ” Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio”

Un aiuto di Stato può essere giustificato solo se può determinare un miglioramento tangibile che il mercato non è
in grado di produrre da solo, ad esempio ponendo rimedio a un fallimento del mercato o eliminando un altro
ostacolo pertinente al finanziamento del rischio o all’investimento.

Ad ogni modo, le misure di aiuto di Stato per il finanziamento del rischio devono essere attuate mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili. Pertanto, una misura che consente allo Stato membro o ad un ente pubblico di effettuare investimenti diretti in società senza il coinvolgimento di tali veicoli di intermediazione non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio previste dal regolamento generale di esenzione per categoria o dai presenti orientamenti.

In particolare, evidenzia la Commissione,

“un deficit di finanziamento alle start-up, alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative può giustificare la concessione di misure di sostegno pubblico da parte degli Stati membri al fine di agevolare lo sviluppo del finanziamento del rischio nei rispettivi mercati interni.

Aiuti di Stato correttamente mirati a sostegno della concessione di misure di finanziamento del rischio a tali imprese possono costituire un mezzo efficace per ovviare al fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente all’accesso al finanziamento e mobilitare risorse private”.

dal testo ” Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio”

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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