Formazione 4.0, Agenzia delle Entrate chiarisce decorrenza comunicazioni
Sono molte le aziende che stanno investendo nella Formazione 4.0, con la finalità di favorire lo sviluppo di competenze dei lavoratori sulle nuove tecnologie e dar loro la possibilità di acquisire un know-how che faciliti l’utilizzo di nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai modelli aziendali. Per spingere verso questa direzione, già a partire dal 2019 il MISE ha messo a disposizione un bonus, confermato anche per l’anno 2021, in cui è riconosciuta una quota in credito d’imposta.
Quando si parla, però, di bonus e agevolazioni fiscali occorre sempre essere attenti agli obblighi di legge a questi correlati: proprio in queste ore è arrivato il chiarimento dell’Agenzie delle Entrate con la Risposta n. 343 del 13/05/2021, per evitare di creare ulteriore confusione. Vediamo perché.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
In termini di Formazione 4.0, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per le attività svolte fino all’anno 2019 era necessario depositare il contratto collettivo di riferimento del settore aziendale. Tale obbligo, infatti, derivava dall’esigenza di rendere note le intenzioni dell’azienda di investire in Formazione 4.0 e, quindi, sottoporre i dipendenti ad ulteriori attività fino a quel momento non previste dal contratto collettivo.
La disciplina originaria del credito d’imposta, infatti, chiedeva espressamente l’impegno dell’azienda a comunicare la volontà di investire nella nuova formazione 4.0 esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e dandone immediata comunicazione all’Ispettorato del Lavoro competente.
Questo obbligo è venuto a mancare l’anno successivo con la Legge di Bilancio 2020 che ha, di fatto, eliminato l’iter di comunicazioni e il vincolo del deposito del contratto collettivo. Cosa vuol dire tutto questo? Che per le attività di Formazione 4.0 svolte nel corso dell’anno 2019 l’Agenzia delle Entrate, qualora sia venuta a mancare la comunicazione obbligatoria, non potrà riconoscere il credito d’imposta e quindi lo sgravio fiscale.
Nella risposta, lo stesso Ente rileva che
“la modifica introdotta dal richiamato comma 215 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, infatti, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d’imposta 2020” e quindi “non avendo la società istante provveduto al deposito del citato accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d’esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per i periodi d’imposta di vigenza dell’originaria disciplina”.
Quali aziende possono richiedere il bonus Formazione 4.0
Il bonus Formazione 4.0 è richiedibile da tutte le aziende: non vi è, infatti, alcun limite settoriale o in termini di numero di dipendenti, purché le stesse risiedano nel territorio dello Stato italiano e siano in regola con le normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e paghino regolarmente i contributi al personale dipendente.
Per quanto riguarda, invece, l’ammontare del credito d’imposta richiedibile, questo è soggetto alla grandezza dell’azienda:
limite di 250mila euro e 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese;
limite di 250mila euro e 40% delle spese ammissibili per le medie imprese;
limite di 300mila euro e 50% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese
La percentuale sale al 60 % (sempre mantenendo il limite massimo) nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come da definizione ministeriale).
Inoltre, è possibile utilizzare il bonus Formazione 4.0 per attività legate all’incremento di competenze nei settori tecniche e tecnologie di produzione, informatica, marketing, vendita. La formazione deve essere svolta da professionisti (formatori riconosciuti secondo la normativa), centri accreditati, università o CTS.
Infine, secondo quanto prevede il MISE
il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in compensazione.