Economia

Regime forfettario, sì contributo fondo perduto del DL Sostegni 1

Anche per i titolari di partita Iva in regime forfettario è possibile ottenere il contributo a fondo perduto del DL Sostegni: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la con la circolare n° 15/E del 14 maggio. Per i contribuenti in regime forfettario, infatti, la verifica per l’accesso al contributo si basa sul controllo del fatturato sulla base della data di effettuazione delle operazioni.

In questo caso, pertanto, se si tratta di una fattura immediata, la data di riferimento sarà la medesima della fatturazione; in caso di fattura differita, invece, verranno considerate le date dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti relativi alla medesima fattura.

Il contributo per il regime forfettario

Il DL Sostegni, rispetto al precedente DL Ristori, supera la logica del Codice Ateco ed apre anche alle partite IVA prevedendo un contributo a fondo perduto per

i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro“.

Se non lo si è ancora fatto, c’è tempo fino al 28 maggio 2021 per poter richiedere il beneficio se si è un professionista (o un’azienda) con un parametro di ricavi e compensi non superiore ai dieci milioni di euro. Bisogna tenere presente, però, che sono esclusi da questa tipologia di beneficio i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto e i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto.

In particolare, nel comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per il contribuente in regime forfettario

I contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali. Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

Pertanto, i lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (che è pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Come ottenere il contributo

Il titolare di partita IVA in regime forfettario può ottenere il contributo solo se l’importo importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019 o, in alternativa, se ha una partita IVA attivata a partire dal 1° gennaio 2019.

In quest’ultimo caso, infatti, non occorre verificare il requisito del calo di fatturato del 30% secondo la Guida dell’Agenzia delle Entrate.

In merito, invece, alla perdita di fatturato, anche per il regime forfettario si applicano le percentuali previste dal DL:

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che anche per i regimi forfettari valgono le regole ordinarie previste per gli altri contribuenti.

Redazione

Questo è lo spazio dedicato ai contenuti redazionali generici di FMag.it.

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button