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Assunzioni under 36, i chiarimenti sull’esonero contributivo: come ottenerlo

Arrivano i chiarimenti dell’INPS sull’esonero contributivo relativo alle assunzioni degli under 36: ne avevamo già parlato ad inizio gennaio, quando fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio che ha ufficializzato gli incentivi alle assunzioni.

In particolare, per favorire l’inserimento e la stabilizzazione nel mercato del lavoro degli under 36,  l’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo per il datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata siano under 36.

Il chiarimento dell’INPS, però, fa luce sulle assunzioni agevolate nel Mezzogiorno d’Italia. Infatti, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo sale a 48 mesi.

Esonero contributivo under 36, cosa c’è da sapere

La Commissione Europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concessione dell’esonero under 36 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework).

Per questo motivo, l’INPS con Messaggio 3389 del 7 ottobre 2021 chiarisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

In particolare, l’esonero under 36 è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, al settore finanziario, all’apprendistato e al lavoro domestico.

L’esonero under 36, rende noto l’INPS, non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Pertanto, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi oppure prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professionali. Inoltre, il periodo di applicazione della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2021, non si innesta nella Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.

Questo accade perché il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework) ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Come ottenere l’esonero under 36

Ad ogni modo, per ottenere l’esonero contributivo under 36 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, i datori di lavoro dovranno seguire la procedura indicata e chiarita dall’INPS a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021.

Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai datori di lavoro, valorizzate nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017”, si istituisce il conto GAW24341.

Inoltre, la rilevazione contabile del recupero di somme non spettanti per effetto dell’incumulabilità dei due incentivi – esonero giovanile under 36 ed esonero Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021 – esposto in Uniemens con il codice “M543” avverrà al conto di recupero GAW24342.

Redazione

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