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Il DL Semplificazioni prevede la sanatoria startup innovative non costituite dal notaio

Entro il 30 luglio dovrà concludersi l’iter di conversione in legge del DL Semplificazioni e, fra le modifiche presentate alla Camera, ci sono alcune novità per le startup. Nel testo, infatti, è stata prevista una sanatoria per le startup e PMI innovative i cui atti costitutivi non siano stati redatti mediante atto pubblico bensì con modalità alternative quale l’atto sottoscritto con firma digitale, come previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale.

La soluzione deve essere accolta con favore, anche alla luce della sentenza n. 2643/2021 del Consiglio di Stato secondo la quale l’alternativa tra atto pubblico e modalità informatica non può essere circoscritta a quest’ultima, anche se c’è ancora gran fermento per cercare di ripristinare in qualche modo alternativo il decreto del MISE.

In generale, c’è molta fretta: il DL Semplificazioni servirà a rendere operativo il PNRR, mettendo nero su bianco alcune indicazioni indispensabili alla riuscita degli investimenti e per la concreta applicazione degli obiettivi che vanno dalla governance alle misure di rafforzamento delle strutture amministrative, dallo snellimento delle procedure all’accelerazione per alcune “grandi opere” lungo il Paese.

Startup e DL Semplificazioni

In base al testo cui FMAG è venuto a conoscenza, l’art. 39-septies del DL Semplificazioni denominato “Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative” prevede una sanatoria per le startup o PMI innovative i cui atti costitutivi, statuti e successive modificazioni non siano stati redatti mediante atto pubblico notarile.

In particolare il comma 1 dell’art. 39 septies stabilisce che

gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società startup innovative di cui all’articolo 25 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.

Inoltre, con il secondo comma dello stesso articolo viene specificato che

fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberate dalle società dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui si tratta, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile ossia le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479 bis c.c, il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436 c.c.

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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