Transizione 5.0, al via le domande: 6,3mld di euro a disposizione per le aziende
Transizione 5.0: definite le attività incluse ed escluse nel Piano Transizione 5.0, i beni agevolabili, le modalità di calcolo del risparmio energetico, i tempi di utilizzo e la procedura per l’accesso all’agevolazione, che richiede apposite comunicazioni al GSE (Gestore Servizi Energetici) sia ante che post investimento
Era il mese di giugno quando vi avevamo anticipato che era tutto pronto, o quasi, per il Piano Transizione 5.0, la nuova iniziativa finanziata con il PNRR – Missione 7 – Investimento 15 “Repower EU” che per il biennio 2024-2025 mette a disposizione delle aziende un plafond di 6,3 miliardi di euro (in attesa, inoltre, di altri 6,4 miliardi circa propri del bilancio del Governo nostrano, di cui al momento non vi è menzione).
Con il decreto attuativo del 24 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 agosto e commentato dal MIMIT con la Circolare operativa nei giorni scorsi, sono state definite le attività incluse ed escluse nel Piano Transizione 5.0, i beni agevolabili, le modalità di calcolo del risparmio energetico, i tempi di utilizzo e la procedura per l’accesso all’agevolazione, che richiede apposite comunicazioni al GSE (Gestore Servizi Energetici) sia ante che post investimento. Vediamo insieme.
L’Industria 5.0 prima del Piano Transizione 5.0
Prima di addentrarci nel dedalo di indicazioni, regolamenti, allegati e scadenze, può essere utile rispondere ad una semplice domanda: di cosa parliamo e da cosa nasce il Piano Transizione 5.0?
Forse, non tutti sanno che a livello globale siamo approdati ad un nuovo paradigma, quello della quinta rivoluzione industriale, che irrompe nel panorama internazionale non solo ridisegnando gli assetti di produzione, adesso più orientati alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico, ma anche trasformando il rapporto fra uomo e macchina in modo sempre più collaborativo e intuitivo.
Industria 5.0, secondo la Commissione Europea che ne ha sviluppato una definizione, fornisce infatti “una visione dell’industria che punta al di là dell’efficienza e della produttività come unici obiettivi e rafforza il ruolo e il contributo dell’industria alla società”. Il ritorno dell’impresa sulla collettività, in termini di benessere e di ricadute sul territorio, è argomento già noto nella trasformazione 4.0 ma che nell’ottica della Transizione 5.0 ribadisce la centralità del benessere del lavoratore. Secondo l’Europa, pertanto, le industrie possono “svolgere un ruolo attivo nel fornire soluzioni alle sfide per la società, compresa la conservazione delle risorse, il cambiamento climatico e la stabilità sociale”.
In generale, quindi, si parla di Industria 5.0 per indicare un ulteriore sviluppo delle tecnologie industriali e delle modalità di produzione, focalizzandosi sull’integrazione tra l’uomo e la macchina in un contesto di lavoro collaborativo. Un esempio fra tutti? L’Intelligenza Artificiale e le sue applicazioni concrete e quotidiane nei differenti livelli di produzione e nei flussi di lavoro.
In quest’ottica, il Piano Transizione 5.0 – così declinato dall’Italia – ha l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni digitale ed energetica, prevedendo secondo il Ministro Adolfo Urso “oltre agli investimenti in beni strumentali, […] anche la formazione dei lavoratori, perché le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy”.“
Che cos’è il Piano Transizione 5.0?
Una volta chiarita la cornice semantica, di pensiero e di politica industriale in cui si incardina il neonato Piano Transizione 5.0, è più semplice comprendere come e perché è stato strutturato e quali interventi sono previsti per le aziende.
Il Piano Transizione 5.0, a questo proposito, introduce un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, per le imprese che effettuano nuovi investimenti a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad imprese ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti innovativi che comportino investimenti in uno o più beni materiali o immateriali nuovi, funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016) e strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, cui consegua una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 %, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 %.
Sia ben chiaro che possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e la regolarità della situazione concernente i contributi previdenziali.
Quali sono i progetti ammissibili nel Piano Transizione 5.0?
Nel Piano Transizione 5.0 sono ammissibili:
- investimenti in uno o più beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata sul territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati all’investimento non inferiore al 5%
- i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese per la formazione del personale aziendale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro; le attività di formazione devono essere erogate da soggetti esterni all’impresa, espressamente individuati dal Decreto attuativo (es. Apindustria Servizi Srl), con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, e devono prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito. I corsi, inoltre, devono includere obbligatoriamente alcuni moduli formativi sulla gestione dell’energia e sulla digitalizzazione dei processi produttivi.
Le percentuali dei benefici sono da calcolare in relazione alle quote di investimento e alla riduzione dei consumi energetici realizzata rispettivamente con riferimento alla struttura produttiva o, in alternativa, ai processi interessati, ossia:
Quota di investimento | Riduzione consumi energetici | ||
Unità produttiva: dal 3 al 6%Processo: dal 5 al 10% | Unità produttiva: dal 6 al 10%Processo: dal 10 al 15% | Unità produttiva: almeno 10%Processo: almeno 15% | |
fino a 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
da 2,5 mln a 10 mln | 15% | 20% | 25% |
da 10 mln a 50 mln | 5% | 10% | 15% |
(Fonte: GSE)
È prevista, inoltre, una maggiorazione della base di calcolo del credito d’ imposta nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica.
Il beneficio è ulteriormente aumentato per spese sostenute al fine di adempiere agli obblighi di certificazione, per i seguenti importi:
- complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI;
- non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 per investimenti in nuovi beni strumentali materiali e immateriali, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).
Viene inoltre escluso il cumulo con agevolazioni finanziate da fondi europei, quali ad es. i Programmi Operativi Regionali (POR FESR).
Come si richiede il credito d’imposta Transizione 5.0?
Secondo le direttive rese note, la procedura per richiedere il credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati in ottica di Transizione 5.0 è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una certificazione «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.
In particolare:
- Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti presente nella home page del sito istituzionale del GSE.
Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento dei dati nella Piattaforma informatica, la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno (50 milioni di euro). - Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette, sempre tramite l’apposita Piattaforma, una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016 e impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
- A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette infine una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione concluso.
Le eventuali richieste di supporto tecnico relative all’utilizzo della Piattaforma possono essere inviate tramite il servizio “Transizione 5.0” assicurato dal GSE.
Inoltre, è reso noto che i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni relative alla riduzione dei consumi energetici sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Infine, il MIMIT ha annunciato che ulteriori chiarimenti saranno forniti con una prossima circolare, in particolare per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale secondo il modello “Industria 4.0”.