MCC, Fondo di garanzia fino a 2,25 milioni per MidCap, PMI e professionisti
Da oggi PMI, professionisti e small MidCap possono presentare domande al Fondo di garanzia fino a 2,25 milioni ai sensi degli “Aiuti di importo limitato” – Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF), ampliando così le possibilità di accesso alla garanzia pubblica.
Fondo di garanzia, come funziona
La novità, comunicata dalla Circolare n. 7/2024 del Gestore Mediocredito Centrale, consente l’accesso al Fondo di garanzia da parte delle small MidCap (imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499), non ammissibili ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o dei Regolamenti di esenzione, data l’assenza di un metodo di calcolo dell’ESL ad hoc per questa tipologia di imprese.
Per PMI e professionisti, invece, il TCTF costituirà un’opzione in più per incrementare l’importo garantito, fermo restando il tetto di 5 milioni previsto dalla Riforma del Fondo in vigore dal 1° gennaio.
Per la garanzia del TCTF non sono previsti vincoli sull’importo e sulla durata del finanziamento, ma sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità, indicate dalla Circolare n. 7 di Mediocredito Centrale. La Sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, al netto di eventuali proroghe, sarà operativa fino al 30 giugno 2024.
Nel complesso, il Fondo di garanzia può operare facendo ricorso a un quadro articolato di regimi di aiuto per massimizzare l’importo garantito dei beneficiari.
A favore delle small MidCap, il Fondo interviene esclusivamente ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF, garantendo fino a 2,25 milioni per singola impresa (per le imprese dell’agricoltura l’importo è limitato a 280 mila euro mentre per quelle della pesca e dell’acquacoltura a 335 mila euro).
Per PMI e Professionisti, invece, oltre a utilizzare la suddetta Sezione del TCTF, il Fondo può intervenire con garanzie fino a 2,5 milioni, calcolando l’aiuto con il metodo “standard”, e fino a 5 milioni di euro, calcolando l’aiuto con il metodo dei “premi esenti” (in entrambi i casi ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o dei Regolamenti di esenzione).