Economia

Fisco: procedura agevolata per chiusura controversie pendenti, ecco come fare

L'Ente spiega che la domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio.

Per i contribuenti che hanno all’attivo controversie con l’Agenzia delle Entrate è arrivata una buona notizia: l’Ente ha messo a disposizione il modello e le istruzioni per i cittadini che intendono chiudere i carichi pendenti aperti con il Fisco.

Controversie pendenti, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie pendenti in tema tributario in cui è parte l’Agenzia. L’Ente spiega che la domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio.

Entro lo stesso termine l’Agenzia delle Entrate spiega che deve essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo).

Cosa rientra fra le controversie pendenti agevolabili? In poche parole, possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Nel dettaglio, inoltre, si considerano come controversie pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Come presentare domanda

Per risolvere le controversie pendenti, è necessario presentare domanda entro il prossimo 30 giugno attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrare – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato. Si specifica la necessità di una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

Al momento, in attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è parte nel giudizio. Infine ci sono le modalità e termini di versamento.

L’Agenzia delle Entrate avverte che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, spiega infine l’Agenzia.

Per maggiori informazioni in merito, si consiglia di visionare la pagina dedicata.

Romolo Napolitano

Giornalista professionista dal 2011 è stato, non ancora trentenne, caporedattore dell’agenzia di informazione videogiornalistica Sicomunicazione. Ha lavorato 3 anni negli Stati Uniti in MSC. Al suo ritorno in Italia si è occupato principalmente di uffici stampa e comunicazione d'impresa. Attualmente è giornalista, copywriter e videomaker freelance. Si occupa, tra le altre cose, di tecnologie, nautica e sociale.

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