Economia

Bonus Ricerca e Sviluppo non dovuto, i codici tributo per restituirlo

Le modalità di pagamento riferite alla regolarizzazione del credito d'imposta non dovuto prevedono che l'importo possa essere riversato, in un unica rata, entro il 16 dicembre 2022 - situazione in cui gli interessi decorreranno a partire dal giorno solare successivo, decadendo quindi da ogni beneficio - oppure in tre rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024.

Può succedere che, per un vizio di forma o per interventi non congrui, le aziende debbano restituire il bonus maturato per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo: qualora, pertanto, l’importo risulti fruito indebitamente, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti i codici tributo necessari per restituire la somma.

Per permettere ai contribuenti di regolarizzare la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo non dovuti, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.34/E/2022 chiarisce le modalità operative utili, senza l’applicazione di sanzioni o interessi (come previsto dal DL Fiscale nell’articolo 5, commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021).

In quali casi si restituisce il credito d’imposta non dovuto

La restituzione del bonus per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo non fruibili o fruiti indebitamente si applica nei casi in cui:

  • le attività svolte sono non classificabili come ricerca e sviluppo come previsto dalla normativa;
  • le attività non sono ammissibili alla disciplina del credito d’imposta;
  • le spese effettuate, se pur afferenti ad attività ammissibili, sono state effettuate violando i principi di pertinenza e congruità;
  • nell’esigere il credito d’imposta vi è stata una erronea determinazione della media storica di riferimento.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 188987 del 1° giugno 2022 sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura di restituzione.

Le modalità di pagamento riferite alla regolarizzazione del credito d’imposta non dovuto prevedono che l’importo possa essere riversato, in un unica rata, entro il 16 dicembre 2022 – situazione in cui gli interessi decorreranno a partire dal giorno solare successivo, decadendo quindi da ogni beneficio – oppure in tre rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024.

La procedura di restituzione agevolata è riservata solo ed esclusivamente ai contribuenti che intendano restituire il credito maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (quando, cioè, è entrato in vigore il decreto Fiscale).

Come si evince dai casi di applicazione, la procedura di restituzione del credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo si applica solo nei casi in cui vi sia stato un errore “materiale” o un vizio di forma, ricollegato alla complessità del quadro normativo della disciplina stessa, e non in casi di truffa, condotte fraudolente o oggettiva mistificazione della realtà.

Ricerca e Sviluppo: i codici tributo per la restituzione

Come comunica l’Agenzia delle Entrate, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in
compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

“8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;

Oppure
“8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;

“8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;

“8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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