Bonus acqua potabile, pubblicato il codice tributo per ottenere il credito d’imposta del 50%
Per ottenere il credito d'imposta del 50% per l'acquisto di rubinetti e sistemi di filtraggio dell'acqua potabile, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo da inserire nel modello F24
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo per usufruire del Bonus acqua potabile: ci si riferisce alla misura che incentiva, mediante corresponsione del credito d’imposta del 50%, l’acquisto di sistemi di filtraggio e depurazione dell’acqua per migliorarne la qualità e ridurne gli sprechi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).
Il Bonus acqua potabile è attivo sul triennio 2021-2023: come avevamo già spiegato,
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
La legge di Bilancio 2022 ha inoltre prorogato l’agevolazione anche per le spese che verranno sostenute nel 2023. L’obiettivo del bonus acqua potabile è razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Possono accedere al bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il codice tributo per il bonus acqua potabile
Per ottenere il bonus acqua potabile, l’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
Il credito d’imposta per il bonus acqua potabile è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Anche se l’Agenzia delle Entrate si riserva di verificare la corrispondenza fra l’ammontare complessivo della misura (5 milioni di euro) con le effettive richieste pervenute da parte dei cittadini che hanno usufruito del bonus acqua potabile.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando l’apposito modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Entro 10 giorni dall’invio, nell’area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione.
Dopodiché, il bonus acqua potabile potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al suo completo utilizzo.
L’Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha reso note le istruzioni per ottenere il bonus acqua potabile:
per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo: “6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Non solo: è fondamentale sapere che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
L’anno da indicare, precisa l’Ente, è quello di riconoscimento del credito (quindi l’anno successivo all’acquisto).