Economia

Il bonus “rientro dei cervelli” in Italia “allargato a 13 anni”; ma c’è una condizione

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in una circolare dopo le novità contenute in Legge di Bilancio

Il bonus cosiddetto “per il rientro dei cervelli” in Italia dall’estero si allarga, e adesso arriva fino a 13 anni, ma a una condizione: gli interessati devono possedere una casa in Italia. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate che nelle scorse ore ha diffuso una circolare che fornisce ampi chiarimenti sulle novità fiscali previste dalla Legge di bilancio 2022 che cambia (di poco) di nuovo le carte in tavola.

Nello specifico, l’Agenzia chiarisce che – con le nuove norme – i docenti e i ricercatori intenzionati a rientrare in Italia dopo aver “arricchito” (di nozioni e di tasse pagate) i Paesi esteri possono ”optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria”.

Le condizioni per accedere al bonus

La questione della casa è solo uno dei requisiti per accedere all’agevolazione prevista per il rientro in Italia dei “cervelli in fuga” così come siamo abituati a chiamarli. Va detto, però, che questa condizione si applica a patto che l’interessato sia proprietario di un’abitazione “successivamente al trasferimento, o nei dodici mesi precedenti, o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione”. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

I beneficiari, inoltre, per poter accedere al bonus, devono essere stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati dell’Unione Europea che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (decreto legge 78/2010).

Di che agevolazione parliamo?

Ma questa agevolazione in cosa consiste? Ci viene incontro la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2022. Si tratta di:

“Un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al citato articolo 44 del d.l. n.
78 del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il
soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione stessa ha almeno un figlio minorenne,
anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di
tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di
esercizio dell’opzione di che trattasi, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni”.

o altrimenti

“un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui al medesimo articolo 44 del d.l.
n. 78 del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se
il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in
affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di
tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di
esercizio dell’opzione in parola, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza
l’applicazione di sanzioni”.

Via
Agenzia delle Entrate

Redazione

Questo è lo spazio dedicato ai contenuti redazionali generici di FMag.it.

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button