Prorogate rottamazione ter e saldo e stralcio anche per rate scadute nel 2020: le novità
Un emendamento approvato nella fase di conversione in legge del DL Sostegni Ter proroga ufficialmente la rottamazione ter ma anche la misura “saldo e stralcio”. La novità, da quello che si apprende, riguarda anche le rate scadute grazie ad una specifica “rimessione in termini” e (ovviamente) le rate che andranno in scadenza nel 2022.
Rottamazione ter e saldo e stralcio, cosa cambia
Qualche giorno fa avevamo già anticipato che era stata riaperta la misura della rottamazione ter, a causa della presa di coscienza da parte del Governo che circa il 43% dei contribuenti non è riuscito a pagare le rate della “vecchia edizione” della rottamazione ter per la forte stretta economica dovuta alla congiuntura pandemica.
Il Governo ha deciso di dare “più tempo per pagare le rate della Rottamazione Ter e del Saldo e stralcio recuperando anche quelle scadute nel 2020 e 2021”.
La misura, infatti, prevedeva che entro il 9 dicembre 2021 dovevano essere pagate:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021
Ed entro il 28 febbraio 2022 la prima rata della rottamazione ter prevista per l’anno corrente. Il Governo, comunque, già prevedeva che in caso in cui il contribuente era decaduto dal beneficio del pagamento dilazionato della Rottamazione ter, a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate poteva richiedere, grazie al DL Rilancio (34/2020), all’Agenzia delle Entrate la rateizzazione delle somme ancora dovute (art. 19 DPR 602/1973), senza però ulteriori agevolazioni.
Cosa cambia adesso? Nello specifico, il primo versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 “ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
- entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
- entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
- entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022(rottamazione-ter, per il saldo e stralcio non sono previste scadenze 2022).
Attenzione, sono oggetto di proroga anche le rate in scadenza nel 2022, di cui la prima è scaduta il 7 marzo scorso. In tal caso, la rata potrà essere estinta entro il 30 novembre 2022.
Anche rispetto a tali nuove date, trova applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo come prassi già acquisita e introdotta con l’articolo 3, comma 14-bis, del DL n.119/2018.