Economia

Capital gain, niente tassazione per chi investe in startup e PMI

Si può dire addio – momentaneamente – alla tassazione sul capital gain. Nel decreto Sostegni bis, infatti, sono state inserite nuove agevolazioni per le startup e piccole – medie imprese. Come avevano già anticipato su queste pagine con un articolo a cura dell’Unione Nazionale Giovani Esperti Contabili, con la nuova misura sono esentate dalla tassazione le plusvalenze per gli investimenti in startup e PMI innovative. Il guadagno in conto capitale (capital gain), pertanto, viene alleggerito dalle imposte.

Ma andiamo con ordine. L’articolo 14 del DL Sostegni Bis opera in una duplice direzione:

– da un lato, ai commi 1 e 2, dispone che non siano soggette ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e in PMI innovative acquisite in un definito arco temporale (sembrerebbe, salvo modifiche, dal 2021 al 2025) e detenute per almeno 3 anni;

– dall’altro, al comma 3, dispone l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese startup innovative, o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale fino il 2025.

Tutto questo si traduce in un vantaggio per le startup innovative e per le PMI innovative. Vediamo perché.

Perché è importante la detassazione del capital gain

Con la detassazione del capital gain il vantaggio per le startup innovative è enorme: chi decide di investire non pagherà fino al 2025 l’imposta al 26% sulle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni, a patto che le plusvalenze devono essere reinvestite in startup o PMI innovative devono essere possedute per almeno tre anni. Questo secondo quanto prevedono i commi uno e due.

Le startup, lo ricordiamo, possono definirsi innovative se sono

società di capitali o cooperative costituite ed operanti da non più di 48 mesi, non derivanti da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda, aventi la sede principale dei loro affari ed interessi in Italia, le cui azioni o quote non sono quotate sui mercati regolamentati ed il cui valore della produzione annua non supera i 5 milioni di Euro.

I requisiti per le startup innovative sono previsti dal comma 2° dell’art. 25 del Decreto-Legge 179/2012, convertito in Legge 221/2012, e sono relativi al livello delle spese in ricerca e sviluppo (R&S) superiore o uguale al 15% del maggior valore fra il costo ed il valore totale della produzione, all’impiego come dipendenti o collaboratori di laureati, dottori di ricerca e ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro complessiva (oppure dei due terzi di questa costituiti da persone con laurea magistrale) ed all’essere titolare di almeno un brevetto per una invenzione industriale, biotecnologica, oppure o dei diritti relativi ad un software originario registrato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori – SIAE.

Inoltre, la maggioranza delle quote o azioni e quella dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci della startup devono essere detenute da persone fisiche all’atto della costituzione di essa e per i 24 mesi successivi.

Il DL Sostegni Bis, quindi, da diritto all’esenzione relativa ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale

della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle startup innovative e delle Pmi innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.

Che cosa significa tutto questo? In parole semplici, che chi investirà in startup innovative o PMI innovative si vedrà detassato il capital gain, risparmiando il 26% sulle imposte che furono introdotte in Italia con il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 (che ha sancito l’innalzamento dell’aliquota sul Capital Gain dal 20% al 26%).

Il Capital Gain è il guadagno in conto capitale e indica la differenza (in positivo) fra il prezzo di vendita di un’azione o di una quota e il prezzo di acquisto o sottoscrizione. Il dl Sostegni Bis apre, quindi, ad un risparmio del 26% sulle imposte, favorendo non solo gli investimenti ma anche la (possibile) liquidità e crescita economica delle stesse startup.

Per quanto concerne, inoltre, il terzo comma dell’articolo viene introdotta un’agevolazione per

gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale che consiste nell’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

La medesima agevolazione dei commi uno e due sul capital gain viene resa possibile anche nel caso in cui si realizzino plusvalenze dalle operazioni di cessione entro i tre anni e tali plusvalenze siano però reinvestite in startup e PMI entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza stessa.

Vi è, infine, anche il bonus di mille euro a fondo perduto per chi è stato colpito dalla crisi.

Redazione

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