Società

Lavoratori fragili e malattia Covid, i chiarimenti dell’INPS sul DL Sostegni

Tutela previdenziale della malattia e lavoratori fragili: in merito, il DL Sostegni ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera.

Con il messaggio 23 aprile 2021, n. 1667, pubblicato ieri, l’INPS ha chiarito che la tutela della malattia è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile (ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26). Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Lavoratori fragili

La tutela per i lavoratori fragili è stata estesa «fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,».

Viene altresì confermato che “i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Sulla base del nuovo quadro normativo, l’Istituto procederà quindi al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Tutela della quarantena

Considerate le molteplici difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, stante la numerosità degli eventi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali ai fini del tracciamento dei contagi, specie nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria, l’INPS ha fornito indicazioni agli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia, allo scopo di acquisire gli elementi necessari per il riconoscimento della prestazione mediante opportuni scambi informativi con i soggetti coinvolti (lavoratori, medici e AA.SS.LL.).

In tale contesto, “alcune Regioni hanno anche adottato ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale per affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”.

Con la pubblicazione della legge n. 178/2020 è stato stabilito che il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, agevolando, in tal modo, la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso”.

Redazione

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