Indennità una tantum nel DL Sostegni: chi può richiederlo e come
Il DL Sostegno prevede l'indennità una tantum anche alle categorie finora escluse: ecco come richiederla e chi può beneficiarne
In data odierna, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle indennità una tantum e onnicomprensive, nonché alla semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, come introdotte dal DL Sostegni (altrimenti noto come D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
Nella nota diffusa dall’Istituto previdenziale sono state fornire alcune informazioni preliminari in ordine alle indennità una tantum e alla Naspi, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.
Indennità una tantum e Naspi: i dettagli
Il DL Sostegni (nell’art. 10, comma 1) ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori (già beneficiari delle misure previste dagli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176). Nel dettaglio:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Queste categorie non dovranno presentare una nuova domanda per fruire dell’indennità una tantum, poiché essa sarà erogata dall’Istituto con le stesse modalità già seguite precedentemente.
Per le categorie di lavoratori che, invece, non sono state già beneficiarie delle misure stabilite dagli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro (art. 10, commi 2, 3, 5 e 6), a fronte di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2021.
Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 10, comma 3, lett. a), del decreto Sostegni ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.
Per i lavoratori dello spettacolo, il comma 6 del citato articolo 10 ha introdotto un elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di indennità COVID-19 a favore di detta categoria di lavoratori. Infatti, mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere – in un dato arco temporale – almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il citato comma 6, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha mantenuto inalterato il
requisito c.d. contributivo (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.
Quanto alla semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI, l’INPS comunica che, dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 16 Decreto Sostegni).