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Come cambia il Fondo di Garanzia 2021 per le PMI: nuove regole di accesso

Il Fondo di Garanzia per le PMI cambia le regole di accesso: lo ha reso noto il Ministero dello Sviluppo Economico pubblicando il decreto 13 maggio 2021“Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia”.

Il decreto approva, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 18 dicembre 2020, relative all’adeguamento ai regolamenti UE n. 702/2014 e n. 1388/2014, nonchè quelle adottate nella seduta del 30 dicembre 2020, relative alle modalità d’intervento della Sezione speciale di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 alla luce delle successive modifiche normative.

Il decreto, pertanto, modifica le modalità operative del Fondo di Garanzia per le PMI aggiornando le procedure e i requisiti.

Tutte le modifiche al Fondo di Garanzia per le PMI 2021

In realtà, quella appena pubblicata dal MISE non è l’unica modifica che ha subito il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese italiane: già con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) il Fondo di Garanzia era stato ampliato sia nei termini che nella sostanza. Infatti, per far fronte all’emergenza pandemica dovuta al Coronavirus e per supportare le imprese in difficoltà, la scadenza per l’accesso al Fondo di Garanzia è stata posticipata al 30 giugno 2021.

Non solo: fra le principali modifiche rilevate nei mesi scorsi, c’è l’estensione da dieci a quindici anni della durata massima dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo di Garanzia PMI per gli importi fino a trentamila euro, senza costi aggiuntivi, polizze o fidejussioni.

Sempre con la Legge di Bilancio 2021, inoltre, il Fondo di Garanzia per le PMI amplia la sua platea di beneficiari, con l’introduzione delle società di agenti in attività finanziaria, delle società di mediazione creditizia e delle società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni (codice ATECO alla sezione K) la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dalla pandemia in corso. Da contraltare, però, vi è stata di fatto l’esclusione degli Enti non commerciali: parliamo, fra gli altri, degli enti del Terzo Settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Questo breve riepilogo ci serve a capire come la materia finanziaria sia in costante movimento e che bisogna fare molta attenzione a tutte le modifiche successive. Tornando, quindi, alla notizia in apertura, nel nuovo provvedimento del MISE viene specificato che:

la garanzia è concessa ai beneficiari con le seguenti modalità di richiesta e concessione: garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila oppure riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei garanti, anche in qualità di capofila.

La riassicurazione e la controgaranzia possono essere richieste congiuntamente dai garanti sulla stessa operazione solo nel caso di garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta (anche attraverso acconto). Senza queste condizioni, i garanti possono richiedere solo la riassicurazione.

La richiesta di garanzia si inoltra esclusivamente attraverso il Portale Fondo di Garanzia, dopo specifico accreditamento.

La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione o de minimis ed è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche (se si rimane entro la soglia di cumulabilità prevista dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche e dalla normativa comunitaria) e, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni (comprese quelle a titolo de minimis, sempre nei limiti UE).

Questo vale, secondo il regolamento del MISE, per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti (sezione 2, “Aiuti agli investimenti delle PMI”) e per le le operazioni finanziarie a rischio tripartito e, in generale, per le operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia (di tipo personale o di tipo reale).

Federica Colucci

Napoletana, classe 1990, Federica Colucci è giornalista, HR e communication specialist. Già responsabile della comunicazione dell'Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha come expertise i temi del lavoro, del welfare e del terzo settore. È l'anima e la coordinatrice di F-Mag.

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