Esonero contributivo datori di lavoro certificati sulla parità di genere: le istruzioni

Le aziende che quest'anno hanno già conseguito la certificazione sulla parità di genere possono ottenere gli sgravi fiscali sulla contribuzione: l'INPS ha messo a disposizione le istruzioni su come fare

Per i datori di lavoro che quest’anno hanno conseguito la certificazione sulla parità di genere arriva una buona notizia: sono pronte le istruzioni per l’esonero contributivo, messe a disposizione dall’INPS, per ottenere alcuni sgravi fiscali. Ma di cosa parliamo?

Le modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (cd. Legge Gribaudo) hanno previsto l’istituzione della cosiddetta “certificazione della parità di genere”: in particolare,

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.

Questo significa che, per l’anno 2022, tutte le aziende che si saranno certificate entro il 31 dicembre potranno già ottenere i benefici fiscali legati all’esonero contributivo. Vediamo come.

Esonero contributivo per la parità di genere: chi può accerdervi

Possono ottenere l’esonero contributivo a seguito dell’avvenuta certificazione della parità di genere, oltre ai datori di lavoro privati, anche

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. i consorzi industriali;
  8. gli enti morali;
  9. gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

  1. le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  2. le aziende ed Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  4. le Università;
  5. gli Istituti autonomi per case popolari e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominate, che non siano qualificate dalla legge istitutiva quali enti pubblici economici;
  6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
  8. le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  9. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L’esonero contributivo sulla parità di genere è calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Esonero contributivo, durata ed eventuali sanzioni

Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La soglia massima di esonero contributivo che si applica riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

Per quanto concerne, invece, il periodo di fruizione dell’esonero si precisa che lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

Per di più, si ricorda che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall’INL che può altresì comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro, nell’ipotesi in cui l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’ esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento di tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

E’ possibile fare domanda per ottenere l’esonero contributivo sulla certificazione delle pari opportunità già da adesso: per maggiori informazioni sulla procedura tecnica si rimanda alla scheda informativa dell’INPS.

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