Credito d’imposta ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica: i chiarimenti dell’AdE sull’utilizzo

"Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività che non comportano in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili".

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di fruizione e utilizzo del credito d’imposta di ricerca e sviluppo finalizzato alle attività di design e ideazione estetica, che sono stati introdotti con l’ultima Legge di Bilancio.

Infatti, sebbene la Legge di Bilancio 2021 abbia prorogato gli incentivi sulla ricerca e sviluppo, ha anche strutturato ulteriori bonus per il 2022: parliamo del bonus relativo al design e all’ideazione estetica, ma anche quello relativo alla transizione ecologica. Nel dettaglio, se il meccanismo del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione è stato confermato fino al 2031, a cambiare sono le scadenze e le aliquote da applicare (anche agli altri bonus).

Come funziona il credito d’imposta nel 2022

Prima di andare oltre nella trattazione, è necessaria una veloce panoramica sull’argomento. Con le novità introdotte, dunque, cambiano alcuni parametri: il credito d’imposta nel 2022 è fissato nel

Ma, negli si assisterà ad una graduale diminuzione delle aliquote e una modifica dei parametri: in particolare,

Le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica

Le attività ammissibili al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica sono (in sintesi):

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n.41/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica. L’azienda proponente chiede di usufruire dell’incentivo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica previsti dalla nuova Legge di Bilancio per taluni costi sostenuti nell’anno d’imposta 2019 su attività “ordinarie” legate alla prototipazione di alcuni prodotti del settore moda e design.

L’Agenzia delle Entrate, in tal senso, chiarisce che:

“le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti.

Si tratta, quindi, di attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di
elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano. Proprio per tali contenuti e caratteristiche, contribuendo all’avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e, quindi, producendo un beneficio per l’intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici”.

Pertanto, in altri termini

“non si considerano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore e che, pertanto, pur potendo dare luogo sia a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa e sia a un miglioramento dei suoi prodotti o processi, non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell’arte)”.

[…] “In particolare, è questo il caso delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto.

Tali attività non costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, non comportando in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo
scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili
“.

In effetti e più propriamente, sulla base delle informazioni rappresentate dalla società istante, le
attività in questione devono considerarsi quali attività ricollegabili all’ordinario processo di progettazione e realizzazione dei nuovi prodotti.

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