Ricerca e Sviluppo, le aliquote 2021 chiarite dall’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'entrata in vigore, non retroattiva, delle aliquote 2021 per i progetti di Ricerca e Sviluppo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 323 del 10 maggio 2021, ha chiarito la decorrenza delle nuove aliquote per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.

La disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di Bilancio 2021, si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.

Agenzia delle Entrate

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Prima di andare avanti è necessario chiarire di cosa stiamo parlando: il credito d’imposta per i progetti di ricerca e sviluppo è stato introdotto dall’art. 3 del DL n.145 del 23/12/2013 e ss.mm.ii. e consente alle PMI e alle imprese italiane di adottare un piano di investimento finalizzato all’innovazione di prodotti e servizi recuperando fino ad un massimo del 50% dei costi sostenuti.

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca e sviluppo relative a:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale e la realizzazione di prototipi;
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Tra la Legge di Bilancio 2020 e la Legge di Bilancio 2021 sono aumentate alcune aliquote: in particolare, il Decreto Rilancio, al fine di incentivare e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha stabilito che la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività ricerca e sviluppo è da intendersi aumentata:

In particolare,

l’articolo 1, comma 1064, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) è intervenuto sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, introdotta, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, dalla legge di bilancio 2020. L’intervento ha riguardato l’estensione dell’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 con la maggiorazione delle misure del beneficio spettante.

In altre parole, le maggiorazioni delle aliquote del credito d’imposta riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo sono aumentate, ma ciò vale solo per i progetti avviati dall’anno 2021 perché la norma non è retroattiva.

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