Fra le ultime novità contenute nel DL Sostegno potrebbe esserci un nuovo rinvio, annunciato in queste ore dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la digital tax che andrà versata entro il 16 maggio, mentre la dichiarazione andrà fatta entro il 30 giugno.
La discussione in aula del Decreto Sostegno, prevista per questa settimana, stata però rinviata alla prossima. La misura economica, che sostituirà il Decreto Ristori, mira a supportare le aziende e le PMI, oltre che le partite IVA, per il calo di fatturato dovuto alle chiusure e per spingere la transizione digitale, innovativa e green del Paese.
Come ha annunciato l’ANSA, dal Governo Draghi è emersa la necessità di procedere ad ulteriori simulazioni per mettere a punto il nuovo sistema di incentivi e aliquote su credito d’imposta previsto dal Decreto Sostegno.
Digital tax: di cosa parliamo
La digital tax è la tassa sui servizi dell’economia digitale, che si ispira alla proposta di Direttiva COM (2018) 148 final. In attesa del debutto della web tax europea, l’Italia si dota di una propria imposta sui servizi online.
Soggetti passivi della digital tax sono gli esercenti attività d’impresa, anche non residenti, che nel corso dell’anno in cui sorge il presupposto impositivo hanno realizzato, ovunque nel mondo (singolarmente o a livello di gruppo) ricavi non inferiori a 750.000.000 di euro, di cui almeno 5.500.000 nel territorio dello Stato.
Già ad inizio anno, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 ha dato ufficialmente il via alla digital tax italiana, istituita dalla Legge di Bilancio 2019, e successivamente modificata dalla Manovra dell’anno successivo.
La digital tax italiana, che ha un’aliquota del 3%, si applica alla fornitura di servizi digitali:
- di veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- relativi alla messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- per la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Chi è esonerato dalla digital tax
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede alcuni casi di esclusione, come:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire, a titolo esemplificativo: i sistemi dei regolamenti interbancari; le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazioni degli internalizzatori sistematici; le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; le sedi di negoziazione all’ingrosso; le controparti centrali; i depositari centrali;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi di cui sopra;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa
Aliquota al 3% ai ricavi imponibili
Il calcolo della digital tax si ottiene applicando l’aliquota del 3% ai ricavi imponibili assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
- Sui servizi digitali relativi alla pubblicità online, rilevano i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali che si occupano di collocare il contenuto pubblicitario mirato su siti di terze parti, e i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che ospitano il contenuto pubblicitario;
- Per le interfacce digitali che consentono di mettere in contatto utenti, rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi;
- Riguardo i servizi digitali di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale, nella determinazione della base imponibile rilevano i corrispettivi derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dall’attività degli utenti sulle interfacce digitali.
Il totale dei ricavi imponibili, ai fini del calcolo dell’imposta sulla digital tax, è il prodotto del totale dei ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.
Scadenze della digital tax
Già il Decreto Legge n. 3/2021 ha previsto la proroga della digital tax, spostando:
- la scadenza per versare l’imposta al 16 marzo 2021, inizialmente prevista per il 16 febbraio;
- la scadenza per gli adempimenti dichiarativi al 30 aprile 2021, inizialmente considerata il 31 marzo.
Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno istituiti dall’Agenzia delle Entrate. Bisogna però attendere l’approvazione del DL Sostegno per comprendere i passi successivi.