Mini contratti di sviluppo, al via la misura dedicata alle “tecnologie critiche”

Il 5 febbraio, alle ore 12, è stato aperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai Mini Contratti di Sviluppo, il nuovo strumento governativo volto a sostenere gli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche. 

Le domande dovranno essere relative all’attuazione di programmi di investimento di importo compreso tra 5 milioni e 20 milioni di euro, finalizzati a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, nonché a salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti previsti dal regolamento (UE) 2024/795, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). Ma andiamo con ordine.

Mini contratti di sviluppo, di cosa si tratta

I piani di investimento ammissibili alle agevolazioni sono quelli che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, dovranno essere in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema.

In particolare, i piani di investimento dovranno riguardare i seguenti settori:

Nello specifico, i piani di investimento suddetti dovranno avere ad oggetto i seguenti ambiti produttivi:

I piani di investimento devono contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione e/o garantire l’apporto di elementi innovativi, emergenti e all’avanguardia con un notevole potenziale economico.

Cosa finanzia e come

Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento sono pari a 300 milioni di euro, articolati come segue:

L’importo potrà essere incrementato da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, anche di provenienza regionale.

I programmi di investimento devono prevedere:

Ulteriori requisiti devono essere rispettati dai predetti piani ai fini dell’osservanza della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato applicabile e di quanto specificatamente previsto per l’utilizzo dei fondi del PN RIC 2021-2027; in merito a tale ultimo aspetto si evidenzia in particolare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e la conformità alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile. Inoltre, i piani di investimento non devono riguardare i settori esclusi dall’ambito di intervento del FESR e dall’applicabilità del Regolamento GBER, come riportati nell’allegato V.

E’ altresì ammissibile:

Spese ammissibili

Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

Le agevolazioni concedibili possono assumere la sola forma del contributo a fondo perduto. In termini di intensità massime riconoscibili si applica quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento GBER, nel rispetto dei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, e dall’art. 18 del medesimo Regolamento GBER per le sole spese relative a consulenze.

Le percentuali sono le seguenti:

Per maggiori informazioni, si consiglia di visionare il sito ufficiale del MIMIT.

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