Startup e PMI innovative, le nuove regole varate dal Governo: ecco cosa cambia
Diventa più conveniente per i privati investire nelle startup in Italia: sono previste detrazioni Irpef, esenzione delle plusvalenze che derivano da cessione di quote in imprese innovative, nonchè capital gain esentasse che diventano legge.
C’è aria di cambiamento per le startup e le PMI innovative italiane alla luce dell’approvazione in via definitiva, nelle scorse ore, della legge sulla “Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”. Ma andiamo nel dettaglio.
Startup e PMI innovative, cosa cambia?
Il testo approvato risulta potenziato rispetto al testo originario, con l’introduzione di una serie di modifiche proposte in Senato e confermate dalla Camera. Prima di scendere nel dettaglio, però, è opportuno chiarire lo scenario in cui si inserisce questo corollario di modifiche: la legge, infatti, interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle startup e delle PMI innovative (art. 1-4) e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (art. 5).
In che modo? Già queste semplici modifiche renderanno più conveniente per i privati investire nelle startup in Italia anche con detrazioni Irpef, esenzione delle plusvalenze da cessione di quote in imprese innovative e capital gain esentasse. Ossia, diventa più conveniente per i privati investire nelle startup in Italia: sono previste detrazioni Irpef, esenzione delle plusvalenze che derivano da cessione di quote in imprese innovative, nonchè capital gain esentasse che diventano legge.
Il dettaglio
Secondo quanto rende noto il Parlamento, la Legge Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” interviene su:
Patrimonio netto SiS – La legge innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (Sis), con l’obiettivo di aumentare il numero di soggetti che possono operare come Sis, ossia veicoli che investono esclusivamente nelle PMI non quotate su mercati regolamentati.
Patrimonio destinato – Modificata anche per quanto riguarda la disciplina del patrimonio destinato, volta ad ampliarne le facoltà operative per sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.
Detrazioni IRPEF in regime de minimis – Il provvedimento interviene sulla disciplina della detrazione stabilendola pari al 50 % della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. La detrazione è ora riconosciuta anche in caso di incapienza del contribuente ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente. In questi casi, però, l’eccedenza non detraibile si trasforma in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. La norma trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Plusvalenze da cessioni di partecipazioni – Le plusvalenze, al ricorrere delle condizioni, potranno ora contare solo sulla detrazione o deduzione del 30% e non anche di quella de minimis (ossia del 50%). La condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni. Le nuove norme aggiungono un’ulteriore condizione per godere dell’esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell’art. 21 del regolamento europeo 651 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Capital Gain – I redditi da capitale (capital gain) percepiti dalle persone fisiche, che derivano dalla partecipazione a fondi o organismi di investimento collettivo del risparmio che investono nel capitale sociale di una o più startup o PMI innovative, sono esentati dall’imposizione.
Incubatori di start up – Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, siano stabiliti con decreto del ministero della Università i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.