Accordi di Sviluppo rifinanziati: “tesoretto” di altri 1,5 miliardi di euro per l’innovazione
Un nuovo “tesoretto” dal valore pari ad un miliardo e mezzo di euro è stato destinato agli Accordi di Sviluppo: la notizia, diffusa dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy nei giorni scorsi, apre di fatto al ri-finanziamento della misura pensata per l’innovazione dei distretti produttivi italiani. Ma andiamo con ordine.
Accordi di Sviluppo, di cosa si tratta
Il Contratto di sviluppo, poi Accordi di Sviluppo, introdotto nell’ordinamento italiano dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.
La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:
- programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione. In generale, l’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
- contributo in conto interessi
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.
Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022.
Come funzionano gli Accordi di Sviluppo? La storia
Le istanze di accesso per gli Accordi di Sviluppo devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.
L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili. Il decreto 2 novembre 2021 ha previsto un aggiornamento dei requisiti che i programmi di sviluppo industriali e i programmi di sviluppo di attività turistiche devono rispettare ai fini della concessione delle agevolazioni richieste. In particolare, l’Agenzia è tenuta a riscontrare la sussistenza di almeno due dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, ovvero:
- per un programma di sviluppo industriale:
- positivo impatto sull’occupazione
- idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata
- idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui mercati esteri o attrarre investimenti esteri
- contributo allo sviluppo tecnologico
- impatto ambientale dell’investimento
- per un programma di sviluppo di attività turistiche:
- positivo impatto sull’occupazione
- previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma
- incidenza del programma su una filiera di interesse turistico
- capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi.
- realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico
- capacità del programma di attrarre investimenti esteri.
Con il decreto 2 novembre 2021 sono stati introdotti nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo. In particolare, l’Agenzia valuterà la sussistenza:
- di almeno tre dei requisiti previsti dal richiamato articolo 9, comma 6, ovvero
- il rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, ovvero
- la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Per i programmi di sviluppo concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere, altresì, verificata la capacità del programma di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.
Ai fini della sottoscrizione di un Accordo di Sviluppo, i soggetti beneficiari, qualora sia previsto un incremento occupazionale, devono altresì impegnarsi a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
Ulteriore novità è stata introdotta con il PNRR, che ha previsto risorse aggiuntive. Per una più approfondita trattazione sulle modifiche degli Accordi di Sviluppo, stanti le esigenze di sintesi giornalistica, si rimanda al sito del MIMIT.
Le nuove risorse per gli Accordi di Sviluppo
Le nuove risorse per gli Accordi di Sviluppo e per i Contratti di Sviluppo provengono dalle Leggi di Bilancio 2020, 2021, 2022, 2023, da economie accertate (attuazione della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 e sportello agevolativo disciplinato dal Dm 11 maggio 2023) e dai proventi delle aste di competenza (articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47).
“Queste ulteriori risorse supporteranno concretamente gli investimenti delle imprese, stimolando la crescita e lo sviluppo dei territori, creando un ambiente favorevole all’innovazione e rafforzando la competitività del sistema Paese” ha dichiarato il ministro Urso.
Nello specifico, saranno destinati:
- 942.138.000 per i programmi di sviluppo industriale, compresi quelli concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui oltre 542.138.000 euro a copertura dei Contratti di sviluppo e 400.000.000 euro per Accordi di sviluppo e Accordi di programma;
- 311.387.320 per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale, di cui circa 225.000.000 euro per Accordi di sviluppo e Accordi di programma e 86.387.320 euro per Contratti di sviluppo;
- 240.000.000 euro per i programmi di sviluppo di attività turistiche, di cui 122.810.000 euro per Accordi di sviluppo e Accordi di programma e circa 117.190.000 euro per Contratti di sviluppo;
- 40.000.000 euro agli interventi nel capitale di rischio.
Le risorse andranno a finanziare le istanze, anche già presentate e ritenute idonee all’assegnazione dei contributi, ma prive dalla copertura finanziaria.