Partiamo da una buona notizia: l’Assegno Unico 2023 – la misura di welfare integrativo che corrisponde mensilmente un contributo alle famiglie con figli a carico – è stato confermato e continuerà ad esistere. Non solo: per coloro che già ricevono mensilmente l’Assegno Unico 2023 il rinnovo sarà automatico, come spiega la circolare 132 del 15 dicembre 2022 dell’INPS. Ma solo ad alcune condizioni.
Ricordiamo che l’Assegno Unico spetta a tutte le famiglie con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni (senza limiti di età per figli disabili), in presenza di determinati requisiti. Occorre, però, fare attenzione ad alcuni dettagli per evitare di perdere la misura: vediamo insieme quali.
Assegno Unico 2023, il rinnovo automatico: come esserne certi
Come dicevamo nel paragrafo introduttivo, secondo la circolare INPS
Con la presente circolare, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Questo significa che se si è già stati percettori della misura nel corso di quest’anno, l’Assegno Unico 2023 verrà erogato automaticamente a partire dal primo marzo, data di “anniversario” del contributo. Occorre, però, presentare entro il 28 febbraio o entro il 30 giugno l’ISEE aggiornato all’anno in corso di validità e una nuova DSU, altrimenti gli importi potrebbero essere non equivalenti alla condizione reale della famiglia.
Attenzione: molte persone quest’anno hanno avuto problemi con l’Assegno Unico, soprattutto in caso di ISEE difforme e sbagliato. I dati errati, infatti, hanno poi determinato un contributo non conforme o sospeso. Come prevede la norma, infatti
la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti. […]
l’INPS erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.
Al riguardo, si precisa che l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.
In altre parole, questo significa che continueranno a ricevere l’Assegno Unico 2023 esclusivamente coloro che hanno la domanda nello stato di “accolta”, ossia in corso di validità, e pertanto hanno presentato una documentazione completa. Il quantitativo dell’Assegno Unico, infatti, si basa principalmente sull’ISEE e sul numero di figli collegati al nucleo familiare.
In caso contrario, occorre immediatamente “sanare” la situazione, comunicando i dati mancanti o erronei. O, in alternativa, presentare una nuova domanda (come spieghiamo nell’ultimo paragrafo di quest’articolo).
Attenzione però: nelle ipotesi in cui rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda si dovessero essere verificate delle variazioni, spetta ai richiedenti e potenziali beneficiari dell’Assegno Unico 2023 apporre una modifica alla domanda già presentata e comunicare tempestivamente all’INPS le variazioni, che saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’INPS in fase di istruttoria della domanda stessa; ciò avverrà, in particolare, accedendo alle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto così come già avviene per l’istruttoria delle nuove domande.
Assegno Unico 2023, come comunicare le variazioni alla domanda
Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico 2023 e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.
Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino. Altrimenti, lo ripetiamo, l’Assegno Unico 2023 verrà erogato automaticamente.
Assegno Unico 2023, come fare la nuova domanda
Coloro che non hanno mai beneficiato dell’Assegno Unico 2023 e i richiedenti che al 28 febbraio 2023 abbiano presentato un’istanza che però è stata respinta, revocata, decaduta oppure è stata oggetto di rinuncia, dovranno presentare ex novo una nuova domanda per ottenere la misura.
Al riguardo, si ricorda che la domanda si può inoltrare all’INPS attraverso i seguenti canali:
- portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Inoltre, si ricorda che l’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continuerà a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023; ma in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico 2023 sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.