Fringe Benefit: pronte istruzioni bonus dipendenti fino a 600 euro senza imposte

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti, quindi, anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti come fringe benefit somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale: lo rende noto l’Agenzia delle Entrate che, con una nuova circolare, fornisce al pubblico alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale dei fringe benefit, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.

Il decreto Aiuti-bis, si ricorda in una nota, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.

Fringe Benefit: istruzioni per l’uso

Facciamo un passo indietro: cosa sono i fringe benefit? Si tratta di un valore addizionale alla retribuzione ordinaria, per lo più esente da imposte (come questo caso), che viene corrisposta, sotto forma di beni o servizi (per es. auto a disposizione, borse di studio, viaggi premio, ma anche ticket e così via), da un’azienda al proprio personale direttivo.

Visto l’andamento della spirale inflazionistica e dell’economia globale, per l’anno 2022 è stato incluso come fringe benefit anche

Inoltre, solo per l’anno di imposta 2022, è stato alzato il limite dei fringe benefit: come recita la circolare,

In altre parole, questo significa che per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti, quindi, anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ma, ad ogni modo, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

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