Europa, arriva lo SMEI: cos’è e come cambierà il mercato di beni e servizi essenziali

Nei primi mesi della pandemia, infatti, la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi nel mercato unico fu gravemente limitata a causa dell'incedere della Covid 19 e alcuni Paesi bloccarono l'export e persino il transito di dispositivi e attrezzature sanitarie necessarie. Proprio per questo motivo, lo SMEI si configura come quadro legislativo pensato per prevenire eventuali future crisi, con la finalità di cercare di garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.

Arriva in Europa la proposta di istituire lo SMEI, letteralmente “Single Market Emergency Instrument“, lo strumento legislativo pensato per gestire le eventuali prossime crisi di approvvigionamenti che potrebbero verificarsi nel mercato unico dell’Eurozona.

Perché è necessario lo SMEI

Ma facciamo un passo indietro. Perché si rende necessario, secondo la Commissione Europea, l’istituzione dello SMEI? La risposta prende spunto dalla storia recente degli ultimi mesi: la pandemia da Covid 19 ha prospettato all’intera Unione Europea un pericolo mai verificatosi in precedenza, come quello della mancanza di materie prime e di beni e servizi essenziali, resa possibile dal blocco imposto da alcuni Paesi sia intra che extra europei per la libera circolazione delle merci.

Non è un segreto, infatti, che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dovette telefonare personalmente al premier indiano Narendra Modi per evitare che l’Eurozona restasse senza un farmaco di base come il paracetamolo.

Nei primi mesi della pandemia, infatti, la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi nel mercato unico fu gravemente limitata a causa dell’incedere della Covid 19 e alcuni Paesi bloccarono l’export e persino il transito di dispositivi e attrezzature sanitarie necessarie. Proprio per questo motivo, lo SMEI si configura come quadro legislativo pensato per prevenire eventuali future crisi, con la finalità di cercare di garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.

A tal proposito, la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager spiega che

la crisi della Covid-19 lo ha chiarito: dobbiamo mantenere il Mercato Unico operativo in ogni momento, anche nei momenti di crisi. Dobbiamo rafforzarlo. Servono nuovi strumenti che ci permettano di reagire velocemente e collettivamente”.

Lo SMEI consente, specifica la Commissione, misure di ultima istanza in caso di emergenza: in circostanze eccezionali, e solo a modalità di emergenza già attivata, la Commissione può anche ricorrere a strumenti per cui sarà necessaria una fase di attivazione distinta. La Commissione può inviare agli aziende richieste di informazioni mirate che possono diventare vincolanti, o chiedere di accettare ordinativi classificati come prioritari per i prodotti di rilevanza per la crisi: in questo caso le imprese devono obbedire o, in caso di rifiuto, spiegarne i motivi, che devono essere “gravi”.

Come funzionerà lo SMEI

Secondo quanto propone la Commissione Europea, lo Smei creerebbe un nuovo meccanismo per monitorare il mercato unico, identificare i livelli di rischio e per dare risposte con tre fasi: contingenza, vigilanza, emergenza. Vediamo come.

Ma attenzione. Lo SMEI, che – lo ricordiamo – si profila come lo strumento per le emergenze legate al mercato unico, integra altre misure legislative dell’Eurozona per la gestione delle crisi e delle emergenze, come il meccanismo di protezione civile e le norme europee relative a settori, catene di approvvigionamento o prodotti specifici quali la salute (Hera), i semiconduttori (European Chips Act) o la sicurezza alimentare, per cui sono già previste misure mirate.

In altre parole, l’Eurozona con lo SMEI si doterebbe di una sovrastruttura di governance delle crisi per il mercato unico, in cui gli sforzi collettivi andrebbero unicamente in direzione del monitoraggio delle catene di approvvigionamento di beni e servizi ben identificati, di importanza strategica e sulla costituzione di riserve strategiche in questi settori. 

Infatti, con lo SMEI, una volta attivata la modalità di emergenza la libera circolazione nel mercato unico sarà mantenuta sulla base di una lista nera di restrizioni proibite e, più in generale, di un controllo rafforzato e rapido delle restrizioni unilaterali. La Commissione può inoltre raccomandare agli Stati di garantire la disponibilità di beni di rilevanza per la crisi facilitando l’ampliamento o la riconversione delle linee di produzione o rendendo più rapida la procedura di autorizzazione.

Infine, può anche raccomandare agli Stati membri di distribuire in modo mirato le riserve strategiche costituite durante la fase di vigilanza. Si applicheranno inoltre nuove norme per facilitare gli appalti pubblici di beni e servizi di rilevanza da parte della Commissione per conto degli Stati membri, sia nella modalità di vigilanza che in quella di emergenza.

“Servono – spiega la Vestagernuovi strumenti che ci consentano di agire velocemente e collettivamente contro qualsiasi tipo di rischio, in modo da assicurare due cose: primo, che il mercato unico resti aperto, equo e che continui a fornire gli elementi più importanti per fare affari. Secondo, che merci di vitale importanza restino disponibili, per soddisfare le necessità dei popoli europei”.

Le critiche allo SMEI

Non sono mancate le critiche all’istituzione dello SMEI: secondo l’Etuc (European Trade Union Confederation), la nuova legislazione potrebbe “minare il diritto di sciopero“, dato che, nell’ambito della riforma, prevede di abolire un articolo del regolamento 2679 del 1998, meglio conosciuto come regolamento delle fragole perché originato da una disputa tra Spagna e Francia sui frutti rossi, che protegge esplicitamente il diritto di sciopero dei lavoratori. Secondo l’Etuc, “nessuna salvaguardia simile è stata inclusa nella proposta della Commissione sullo Smei”.

Pronta è stata la risposta del Commissario Europeo al Mercato Interno Thierry Breton:

“Il diritto di sciopero è un diritto fondamentale. Lo Smei, Single Market Emergency Instrument, non interferisce assolutamente con questo diritto. Non c’è alcuna rimessa in discussione del diritto di sciopero”.

All’articolo 2 del regolamento, in materia di funzionamento del mercato interno e libera circolazione delle merci tra gli Stati, si specifica che “il presente regolamento non può essere interpretato in modo tale da pregiudicare in qualsiasi modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri, compreso il diritto e la libertà di sciopero”.

L’immissione sul mercato accelerata di determinati prodotti grazie a procedure di collaudo e accreditamento più rapide, anche attraverso la valutazione della conformità, dovrebbe garantirne la disponibilità durante le emergenze senza ledere alcuno dei diritti istituiti nella stessa Comunità Europea.

La crisi della Covid-19 – ricorda poi Vestager – ha dimostrato che il nostro mercato unico non è perfetto. E’ robusto, ma non è infrangibile. Le misure unilaterali adottate dagli Stati membri e la mancanza di trasparenza hanno danneggiato la libera circolazione delle merci quando più ne avevamo bisogno. E questo ha aumentato le carenze di articoli fondamentali, per i quali c’era un’elevata domanda”, come le mascherine e i ventilatori polmonari. 

Breton ricorda le prime settimane della pandemia, quando gli Stati chiusero unilateralmente le frontiere interne dell’Ue, impedendo l’esportazione di merci salvavita. La Commissione, rievoca, riuscì a convincere gli Stati a riaprirle, ma con un “lavoro artigianale”, fatto usando “il telefono”. Per questo occorre un quadro legislativo che consenta alla Commissione di agire in modo organico, se dovesse presentarsi un’altra emergenza.

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