Sospendere le rate del mutuo: le regole del fondo di solidarietà fino a dicembre 2022

Il Fondo di solidarietà consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 6, 12 o 18 mesi.

E’ ancora possibile sospendere le rate del mutuo, in caso di problemi, e in che modo? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’ABI – Associazione Banche Italiane – mettendo a disposizione degli utenti le linee guida del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, valido fino a dicembre 2022.

La sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà, infatti, è pensata per i cittadini e le famiglie in particolari condizioni.

Sospendere le rate del mutuo: cosa è il Fondo di Solidarietà per i mutui

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, cioè lo strumento che permette di sospendere – in taluni casi – le rate del mutuo, vede le istituzioni pubbliche e le banche italiane collaborare su misure straordinarie che vengono incontro alle esigenze di fasce deboli della popolazione.

Le misure di sostegno per che si attivano tramite il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini, negli ultimi due anni sono state rafforzate da alcuni interventi legislativi volti a contenere gli effetti dell’emergenza Covid, che ne hanno ampliato l’ambito di applicazione ed esteso l’operatività fino al 31 dicembre 2022.

L’ABI ha messo a disposizione a questo il link una infografica, in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che hanno collaborato alla sua realizzazione (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, UNC). 

Come sospendere le rate del mutuo

Per sospendere le rate del mutuo è necessario accedere al Fondo di solidarietà, che consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 6, 12 o 18 mesi, per i cittadini che hanno perso il lavoro, o se si è verificata la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; coloro ai quali è stato riconosciuto un grave handicap; o in caso di morte di uno dei mutuatari.

In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere richiesta al verificarsi, nei 3 anni precedenti la domanda, dei seguenti eventi che riguardino il mutuatario:

Negli ultimi due casi elencati (sospensione e riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni) la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

I 18 mesi di sospensione sono fruibili in non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi.

A seguito dell’emergenza da Covid, la richiesta di sospensione può essere presentata senza l’indicazione dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente (in deroga al limite previsto di 30.000 euro). Inoltre, la misura è stata estesa a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali; alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; ai mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

A quali mutui si applica la misura

La misura si applica ai mutui relativi ad un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso, che non superano l’importo di 250.000 euro (400.000 euro fino al 31 dicembre 2022). Ai mutui in ammortamento da almeno un anno che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi previsti dalla misura. Anche ai mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

Come accedere alla misura

Per fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo, occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, diverso per persone fisiche o cooperative edilizie, corredato della documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa.

Entro il termine di 10 giorni dall’acquisizione della domanda la banca la invia al Gestore. Quest’ultimo, rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive. Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi. Tutte le banche aderiscono all’iniziativa.

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