Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato, in via definitiva, gli schemi dei decreti legislativi europei sul tema dei congedi parentali, dello smartworking semplificato e della conciliazione dei tempi vita-lavoro per i genitori.
L’obiettivo, acquisito anche dal Bel Paese, è quello di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza (ad esempio, i caregiver) al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
Nella realtà, siamo ancora ben lontani da una reale e concreta conciliazione fra vita familiare/lavorativa e in tema di congedi parentali: le nuove normative andrebbero sicuramente interpretate come punto di partenza, e non di arrivo, in tema di welfare familiare.
Come cambiano i congedi parentali
In Italia lo svantaggio delle madri occupate è rilevante: la presenza di figli, soprattutto se in età prescolare, ha un effetto importante sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Le donne tra i 25 e i 49 anni sono occupate nel 73,9% dei casi se non hanno figli, mentre lo sono nel 53,9% se hanno almeno un figlio di età inferiore ai 6 anni. Parallelamente, si rileva come il tasso di occupazione dei padri tenda a crescere all’aumentare del numero di figli minorenni presenti nel nucleo; per contro, quello delle madri tende a diminuire.
Rapporto BES
Come rilevato per la predisposizione del Progetto Riparto, i cambiamenti avvenuti in questi anni a seguito della crisi conseguente alla pandemia da Covid-19 hanno ulteriormente aggravato i divari di genere sul mercato del lavoro generando quella che è stata chiamata “shecession”, a causa dell’impatto economico particolarmente sfavorevole per le donne rispetto agli uomini.
L’impatto negativo della crisi pandemica risulta ancora più intenso per le donne con figli, soprattutto se in età prescolare, concentrandosi quindi nella fascia di età 25-49, per la quale i bassi livelli occupazionali e i divari di genere sul mercato del lavoro sono più marcati. È nota la profonda correlazione tra la condizione di svantaggio delle donne e in particolare delle madri, e lo sviluppo del Paese.
Anche analizzando il contesto internazionale e le buone pratiche europee in questo ambito, emerge che le misure di work life balance hanno dimostrato di essere dirimenti per rimuovere gli ostacoli all’occupazione femminile, benché siano prevalentemente le donne che usufruiscono in misura maggiore di queste politiche mentre gli uomini tendono a limitarne l’utilizzo, e che i progressi si sono comunque avuti soprattutto nei paesi che hanno coniugato servizi di cura accessibili, convenienti e di qualità.
In via definitiva, come avevamo già anticipato, in un ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo, il Ministero al Lavoro e alle Politiche Sociali comunica che da questo momento
- entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Sono aumentati:
- da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto ai congedi parentali spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
- da 6 a 9 in totale, i mesi di congedi parentali coperti da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
- da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dei congedi parentali indennizzati
Ulteriori novità riguardano:
- l’estensione del diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio;
- i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.
Le sanzioni
In coerenza con l’obiettivo di armonizzazione e valorizzazione della conciliazione dei tempi vita-lavoro, in tema di congedi parentali sono state stabilite:
- sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria;
- l’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa;
- interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza (INPS attiverà specifici servizi digitali per l’informazione).