Credito d’imposta tessile, moda e accessori finanziato al 100%. Pronti i codici tributo

Il bonus tessile, moda e accessori, introdotto lo scorso autunno dal DL Rilancio, prevedeva per gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria un il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino pari almeno al 30% eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

L’aiuto fu introdotto per supportare negozi, esercenti e operatori che si erano trovati in grossa difficoltà finanziaria a causa delle chiusure imposte dall’emergenza pandemica. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente
presentata.

In altre parole, tutti coloro che hanno fatto richiesta per il bonus tessile, moda e accessori riceveranno la cifra richiesta (al netto dei controlli).

Come fruire del bonus tessile, moda e accessori

Sempre secondo la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, il bonus tessile, moda e accessori introdotto dal Dl n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Per coloro che hanno fatto corretta richiesta del bonus tessile, moda e accessori il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6953”
, già istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate comunica che i crediti di importo superiore a 150 mila euro potranno essere utilizzati solo dopo l’autorizzazione dell’Agenzia, a seguito delle verifiche svolte sensi delle disposizioni vigenti.

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