Per il credito d’imposta indirizzato alle attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruito, l’Agenzia delle Entrate ha aperto fino al prossimo 25 maggio una consultazione pubblica: gli astanti potranno consultare e suggerire modifiche alla bozza di provvedimento con le regole per la restituzione.
La bozza di provvedimento stabilisce, infatti, le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.
Fino a mercoledì 25 maggio gli operatori interessati potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all’indirizzo di posta elettronica div.contr.coordinamentoeprogrammazione@agenziaentrate.it.
Credito d’imposta, cosa prevede la bozza
In attuazione di quanto previsto dal Decreto Fiscale (Dl n. 146/2021, articolo 5, comma 9), il provvedimento disciplina le modalità e i termini per l’accesso alla procedura che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dal Dl n. 145/2013, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento approva inoltre il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito, da presentare in via telematica entro il 30 settembre 2022, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi.
Dalla bozza si legge che la procedura è riservata ai soggetti che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
b) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Secondo la bozza, inoltre,
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto. Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
Inoltre, resta da chiarire che la procedura di regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Infine, per la bozza il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.
Sulla questione del credito d’imposta indebitamente fruito, l’Agenzia delle Entrate desidera condividere con tutti i soggetti interessati le scelte sottese all’emanazione del provvedimento che interessa un comparto strategico per il sistema economico del Paese e invita gli interessati a inviare osservazioni e commenti.
Presenti in consultazione pubblica sono i documenti:
Per conferire efficienza al processo di consolidamento dei diversi contributi, si suggerisce di utilizzare, per quanto possibile, il seguente schema:
- Tematica: […]
- Paragrafi del provvedimento interessati: […]
- Osservazioni / Contributi: […]
Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.