Da oggi 3 maggio e fino al 24 maggio parte il bonus commercianti: i titolari di attività di commercio al dettaglio possono presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l’emergenza Covid e che hanno conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Il bonus commercianti, che avevamo anticipato ad inizio del mese scorso, è rivolta ad un’ampia categoria di commercianti al dettaglio – negozianti, benzinai, ambulanti e non solo – per arginare (almeno in parte) le difficoltà vissute a causa della congiuntura pandemica
Bonus Commercianti, chi può fare domanda
Possono accedere al contributo del bonus commercianti le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti (indicati nel pdf).
Le agevolazioni del Bonus commercianti prevedono la ripartizione fra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019.
In particolare:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.
Per la determinazione dell’ammontare medio mensile dei ricavi occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo.
Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta 2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.
Per accedere al bonus commercianti, le imprese devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Come presentare domanda per il bonus commercianti
Per accedere al bonus commercianti è necessario scaricare e compilare la documentazione che ha messo a disposizione il Ministero per lo Sviluppo economico
La procedura si svolge interamente online attraverso la piattaforma dedicata: alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell’istanza di accesso.
L’accesso alla procedura informatica per la presentazione dell’istanza è riservato al soggetto rappresentante legale dell’impresa richiedente, come risultante dal certificato camerale della medesima impresa, il quale, previo accesso alla procedura, può anche conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di
agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 7, del
decreto-legge n.4/2022, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi di cui sopra.
Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l’importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.