Cessione del credito bonus e superbonus edilizi, cosa cambia: arrivano controlli su 5 fattori di rischio

Con l'introduzione della quarta cessione del credito aumentano anche i controlli: ecco a cosa fare attenzione e come funzionerà a partire da oggi

Continua lo stato di maretta sul tema della cessione del credito relativa a bonus e superbonus del settore edilizio. Dopo le innumerevoli speculazioni e accertamenti di truffe avvenute ai danni dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha programmato una nuova stretta in merito agli atti di cessione del credito fiscale a una banca o a una impresa, e per lo sconto in fattura relativi agli interventi edilizi realizzati nel 2021, anche per le rate residue di eventuali pagamenti frazionati di lavori eseguiti nel 2020 e pagati parzialmente nel 2021.

Da oggi due maggio, inoltre, cambiano alcune regole per la cessione del credito con l’ingresso delle disposizioni introdotte dal DL 13/2022. Attenzione, dunque: il fisco può bloccare le pratiche già avviate. Vediamo come.

Cessione del credito, cosa è cambiato

Andiamo per ordine. Con il DL Bollette, riconvertito, è stata introdotta una quarta cessione del credito oltre alle tre già previste dalla normativa. Infatti, entro fine aprile andava comunicata la cessione del credito fiscale finora effettuata da parte dei privati sui crediti del 2020 e del 2021.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate,

per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, si applicheranno le seguenti regole:

– i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;

– al credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate (non ancora adottato).

Cosa significa tutto questo? Per far fronte al mare magnum di difficoltà del settore, è stata prevista una quarta cessione del credito ammessa in riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Tale cessione può essere effettuata solo ed esclusivamente dalle banche in favore dei propri correntisti. Pertanto, a partire da adesso, la cessione del credito è suddivisa in:

  • la prima, essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche se non ha nulla a che fare con il rapporto iniziale che ha generato la detrazione;
  • la seconda e la terza solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
  • la quarta può essere effettuata dalla banche in favore dei propri correntisti.

Proprio per questo motivo aumenteranno i controlli in merito alla cessione del credito.

I controlli sulla cessione del credito

Secondo quanto comunica l’Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto del DL Frodi, attualmente l’Ente indica come fattori di rischio nella cessione del credito i fattori:

L’avverbio “attualmente” non è stato utilizzato a caso: è già previsto, infatti, che a partire dal 2023 i fattori di rischio nella cessione del credito passeranno da 5 ad 8, andando a controllare circa il 70% delle pratiche in essere.

Tutto ciò accade proprio a causa delle molteplici frodi riscontrate nella cessione del credito, dal contribuente che cede il credito fino alle imprese esecutrici dei lavori e dei cessionari coinvolti. Le misure di contrasto a comportamenti fraudolenti sulla cessione del credito, pertanto, saranno preventive: l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni sul trasferimento del credito o su sconti in fattura inviate e che presentano particolari profili di rischio.

Laddove i controlli cessione del credito non confermino la presenza di rischi, ossia decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, quest’ultima sarà sbloccata e, quindi, si procederà alla cessione.

L’Agenzia delle Entrate, comunque, ha messo a disposizione un’apposita piattaforma per controllare lo stato dell’arte della domanda.

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