Bonus beni strumentali 4.0, attenzione alle date di investimento e consegna

Esiste una sovrapposizione fra le due leggi che regolano il meccanismo del credito d'imposta per i beni strumentali 4.0: per determinare il giusto credito d'imposta occorre considerare la data dell'investimento e della consegna effettiva del bene

Per il bonus beni strumentali 4.0 (sia materiali che immateriali) occorre fare attenzione alla data dell’investimento per ottenere il giusto credito d’imposta: questo perché i codici tributo da inserire nella compilazione dell’F24 potrebbero essere relativi sia alla legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che per la legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che vede il rafforzamento di alcune misure grazie ai fondi messi a disposizione con il PNRR ma la modifica di alcune percentuali relative agli investimenti.

Beni strumentali 4.0, la data è vincolante

A chiarire il punto sui Beni strumentali 4.0 è la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n.107 del 14 marzo 2022. Il richiedente, infatti, ha firmato nel 2019 il contratto di fornitura dei beni strumentali 4.0 e, sebbene abbia all’epoca già versato l’acconto previsto del 20%, ha ottenuto la consegna del bene dopo il 30 giugno 2021.

Si tratta, quindi, di valutare se l’investimento si considera effettuato, dal punto di vista fiscale, nel 2021 o nel 2022.

Cosa vuol dire questo, in altre parole? Esiste una sovrapposizione fra le due leggi che regolano il meccanismo del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0: il 30 giugno 2021 era infatti la data ultima per fruire del bonus beni strumentali 4.0 secondo le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020, che ai commi da 188 a 189 e 190 dell’articolo 1 disciplina le regole per l’accesso:

Questa disciplina, in effetti, è stata rimodulata con la Legge di Bilancio 2021 che prevede per i beni strumentali 4.0 il riconoscimento di un credito d’imposta maggiore, fino al 50%, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di completare l’investimento entro il 30 giugno 2022 in caso di accettazione dell’ordine e pagamento di acconti pari almeno al 20% entro la fine dell’anno.

Cambiano, in tal proposito, i codici tributo: se relativi agli investimenti in beni strumentali dello scorso anno (legge n. 160/2019) sono:

I codici tributo per gli investimenti in beni strumentali dell’anno corrente (legge n. 178/2020):

In ogni caso, dunque, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che è necessario distinguere:

“In considerazione della parziale sovrapponibilità temporale delle due disposizioni sopra riportate, la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 ha chiarito che il coordinamento tra le due discipline agevolative deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale
a dire anteriormente alla decorrenza della disciplina recata dalla legge di bilancio 2021) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni: nel primo caso, gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020; nel secondo caso si rende applicabile la
disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

In merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (cfr., sul punto, la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla disciplina dell’iper ammortamento, i cui chiarimenti, in quanto compatibili, risultano estendibili anche alla nuova disciplina del credito d’imposta).

Nel primo caso, gli investimenti se effettuati e quindi completati entro il 30 giugno 2021 restano agevolabili secondo le percentuali di credito d’imposta previste dalla Legge di Bilancio 2020. Altrimenti, si riferiranno al quadro normativo ed economico della Legge di Bilancio 2021.

A cosa occorre prestare attenzione, allora? Con la risposta all’interpello n. 107 del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate specifica che:

“l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà”.

La data di consegna del bene è, pertanto, determinante rispetto alla data dell’investimento e al conseguente credito d’imposta da richiedere.

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