Con l’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio, è entrata in vigore anche la riforma degli ammortizzatori sociali: in altri termini, sono state modificate e (in alcuni casi) ampliate le misure volte a tutelare i lavoratori che hanno perso il lavoro (Naspi) e quelli che si trovano in aziende in difficoltà (la Cassa Integrazione Guadagni).
Il Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali Andrea Orlando già nella scorsa primavera aveva annunciato che la riforma degli ammortizzatori sociali avrebbe preso il via a gennaio 2022: stanno quindi cambiando a partire da quest’anno le forme di tutela per i lavoratori. Vediamo come.
Le principali novità della riforma degli ammortizzatori sociali: Naspi e CIG
Sono molte le novità inserite nella riforma degli ammortizzatori sociali. In primis, cambia il meccanismo della Naspi: per maturarla viene a cadere il requisito delle 30 giornate lavorative (quindi, retribuite e contribuite) nei 12 mesi precedenti, ma “basteranno” 13 settimane di contributi maturati nel corso dei 4 anni precedenti.
La sostanziale modifica, inoltre, riguarda il meccanismo del decalage ossia della riduzione della Naspi. Chiariamo: resterà il principio del calcolo sulla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e dell’importo pari al 75% della retribuzione stessa se la retribuzione media mensile non supera i 1.227,55 euro.
Se, invece, la retribuzione mensile supera quella cifra, la Naspi continuerà ad essere pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e tale cifra. In ogni caso, viene riconfermata la durata massima di 24 mesi.
Cosa cambia, quindi, con la riforma degli ammortizzatori sociali? Il meccanismo della riduzione della Naspi: fino a questo momento, infatti, a partire dal quarto mese di fruizione l’importo si riduceva automaticamente del 3%. Con la riforma degli ammortizzatori sociali, il meccanismo del decalage si applica a partire dal sesto mese. Perché questa flebile differenza è importante, quindi? Perché la Naspi non può superare, in ogni caso, un importo mensile massimo di 1.335,40 euro. Significa che per due mesi in più l’ex lavoratore o lavoratrice in disoccupazione potrà contare su un aiuto economico maggiore.
Nella riforma degli ammortizzatori sociali, inoltre, per la Naspi sono previste altre due novità: il meccanismo del décalage in caso di percettori ultra cinquantacinquenni si applicherà a partire dall’ottavo mese e viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (finora esclusi).
Per quanto concerne la DIS COLL, ossia l’indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, è stata ampliata dagli attuali 6 mesi ad un anno, con la garanzia di un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata (fermo restando la durata massima di 12 mesi) e il riconoscimento del versamento contributivo ai fini pensionistici.
Altra fondamentale novità contenuta nella riforma degli ammortizzatori sociali è il ritocco, verso l’alto, della CIG: se fino a questo momento erano previsti 998,18 euro lordi per retribuzioni mensili fino a 2.159,48 euro, adesso la cifra unica massimale sarà di 1.199,72 euro (a parità di retribuzione massima). Si tratta, quindi, di un aumento mensile di circa 200 euro.
Inoltre, la Cassa Integrazione straordinaria è stata estesa a tutti i settori aziendali e riconosciuta a tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà.
A proposito dei processi di transizione aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può esse- re concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. I lavoratori coinvolti devono seguire un percorso formativo. Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50% della Cigs residua autorizzata e non fruita.
Nella riforma degli ammortizzatori sociali viene poi incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà. La riduzione media oraria passa dal 60 al 80% mentre l’aumento della percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro passa dal 70 al 90%.
I Fondi di solidarietà bilaterali vengono estesi a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti. L’importo dell’assegno non può essere più basso della cassa integrazione. L’assegno ordinario sarà garantito per un
massimo di 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le imprese da 6 a 15 settimane e fino a un massimo di 26 setti- mane per le imprese con più di 15 dipendenti. Per le imprese con più di 15 dipendenti i Fondi assicureranno anche l’erogazione della CIGS.
Ancora, il Fondo di integrazione salariale (Fis) viene esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.
Il Fis erogherà l’assegno ordinario per una durata massima di 13 settimane e 26 settimane nel biennio mobile, rispettivamente per le imprese fino a 5 dipendenti e per quelle con più di 5 dipendenti. Scompare l’assegno straordinario ma è prevista una premialità per le piccole imprese (datori di lavoro fino a 5 dipendenti): se non utilizzano il Fis per almeno 24 mesi, con la riforma e regime (1° gennaio 2025) c’è una riduzione dell’aliquota contributiva del 40%.
Inoltre, i lavoratori in Cassa integrazione straordinaria parteciperanno a processi di formazione o di riqualificazione, anche con i fondi interprofessionali. E la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) anche ai lavoratori del settore della pesca per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Le altre novità inserite
Fra le altre novità inserite nella riforma degli ammortizzatori sociali, il contratto di espansione viene reso fruibile per le imprese più piccole (che occupano almeno 50 dipendenti) e prorogato per gli anni 2022 e 2023.
Vengono poi attivati i patti territoriali del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) che si inserisce nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, la sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro: si faciliterà l’inserimento lavorativo dei lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi, riqualificati i lavoratori già occupati e potenziate le loro conoscenze.
Le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che cessano in via definitiva la propria attività professionale, al fine di migliorargli l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, di loro interesse.
Viene, infine, creato un osservatorio paritetico permanente affinché il Ministero del Lavoro possa valutare possibili revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento, anche in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.